Ottemperanza alla sentenza lavoro sulla Carta docente: commissario e penalità di mora (TAR Campania n. 3879 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, ordina all’amministrazione di eseguire il dispositivo nel termine di sessanta giorni. Ove perduri l’inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali variazioni di bilancio. Sussistono i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la penalità di mora, parametrata all’interesse legale, la quale decorre, per la sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.

Il Fatto

Un docente di ruolo ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per un determinato anno scolastico, con emissione del relativo buono elettronico di importo pari a € 500,00 e interessi. Il titolo è passato in giudicato e l’amministrazione è rimasta inerte.

Il ricorrente ha dunque proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo ordinarsi l’esecuzione della sentenza e, occorrendo, la nomina di un Commissario ad acta, con ogni spesa a carico dell’amministrazione. L’intimata si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La decisione muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e dalla verifica dei relativi presupposti: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Su questa base il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Collegio ha designato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro un ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Tribunale ha poi accolto la richiesta di penalità di mora, non essendo state evidenziate valide ragioni ostative, reputando equo il parametro dell’interesse legale, come esplicitamente indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016. Quanto alla decorrenza, il Collegio ha precisato che le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Le spese di lite, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, unitamente alla rifusione del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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