Opere minori sul terrazzo non richiedono autorizzazione paesaggistica semplificata (TAR Campania n. 720 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere di modesta entità eseguite sul terrazzo pertinenziale di un fabbricato, consistenti nell’apposizione di una pedana in legno con intelaiatura in ferro, di parapetti e di una fioriera, realizzate con materiali non impattanti e a carattere amovibile, rientrano nel catalogo degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017. Esse sono inquadrabili nel punto A.2, che esonera gli interventi di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne, e nel punto A.12, che esclude da preventiva autorizzazione gli interventi sulle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali. In tali casi è sufficiente la S.C.I.A. presentata dal privato ed è illegittima l’ordinanza di demolizione che presupponga la necessità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza prot. n. 037972 del 2 dicembre 2022, con la quale il Comune di Agropoli ha disposto la demolizione e la rimessione in pristino delle opere di sistemazione del terrazzo eseguite sul fabbricato di sua proprietà. Le opere erano state comunicate mediante S.C.I.A. depositata nel giugno 2018 e consistevano in una pedana in legno con intelaiatura in ferro, una scaletta, due parapetti e una fioriera.

A distanza di quattro anni, il Responsabile comunale ha avviato il procedimento sanzionatorio e ha adottato l’ordinanza demolitoria, sul presupposto che, essendo la zona paesaggisticamente vincolata, gli interventi necessitassero del provvedimento autorizzatorio semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017. Il Comune non si è costituito in giudizio. La controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza del 2 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata, con efficacia assorbente, la censura relativa alla qualificazione dell’intervento. La questione giuridica centrale attiene alla riconducibilità delle opere contestate al catalogo degli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica.

Il Tribunale ha ricostruito la natura delle opere: una pedana in legno con intelaiatura in ferro, posata a mo’ di pavimentazione, accessibile mediante pochi gradini, la predisposizione di parapetti e il posizionamento di una fioriera. La struttura è amovibile e non ancorata al solaio sottostante; non vi è aumento di superficie, poiché l’utilizzo della pedana esclude la fruibilità del terrazzo sottostante.

Su queste premesse, i giudici hanno qualificato l’intervento come opera di modesta entità, realizzata con materiali non impattanti, ricompresa nel punto A.2 dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017, che esonera gli interventi di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne, e nel punto A.12, che esclude da autorizzazione gli interventi sulle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati e opere consimili.

Il Collegio ha valorizzato gli elaborati a corredo della S.C.I.A. e la relazione di consulenza tecnica di parte, dai quali emergono le esigue caratteristiche delle strutture, costituite da elementi mobili o facilmente amovibili, di modeste dimensioni e complessivamente poco impattanti. Tali elementi inducono a ritenere sufficiente la S.C.I.A. presentata e a escludere la necessità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza demolitoria, con condanna del Comune alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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