Esame di avvocato, necessaria istruttoria sulla motivazione della correzione degli elaborati (TAR Abruzzo n. 460 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esami di abilitazione alla professione forense, la valutazione degli elaborati scritti non può risolversi in un mero punteggio numerico, ma deve essere sostenuta da una motivazione discorsiva idonea a rendere percepibile l’iter logico seguito dalla sottocommissione. Laddove il candidato contesti la correttezza del voto attribuito, il giudice amministrativo, investito dell’istanza cautelare, può disporre incombenti istruttori per accertare la completezza della documentazione prodotta dall’amministrazione, verificando in particolare che la scheda di valutazione depositata in giudizio fosse effettivamente allegata al verbale della seduta di correzione.

Il Fatto

Un candidato all’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025, impugnava il verbale con il quale la Commissione Centrale aveva approvato i criteri di correzione, nonché il verbale della seduta della Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Cagliari che, in sede di correzione dell’elaborato di diritto penale, gli aveva attribuito un punteggio di 12 punti su 30, preclusivo per l’accesso alla prova orale.

Il ricorrente deduceva l’illegittimità della valutazione e chiedeva, in via cautelare, l’annullamento degli atti impugnati. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio, depositando la nota del Presidente della Sottocommissione e la scheda di valutazione dell’elaborato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la documentazione versata in atti dall’amministrazione presenti profili di incompletezza tali da non consentire una compiuta delibazione in sede cautelare. In particolare, la scheda di valutazione prodotta in giudizio reca quale unica data il 10 giugno 2026, circostanza che suscita perplessità in ordine alla sua effettiva riconducibilità alla seduta di correzione del 7 febbraio 2026.

Il giudice amministrativo ritiene, pertanto, indispensabile verificare se tale scheda fosse già allegata al verbale integrale della riunione nel corso della quale si è proceduto alla correzione dell’elaborato. A tal fine, dispone un’istruttoria a carico del Ministero, ordinando il deposito della documentazione completa relativa alla prova, ivi incluse le osservazioni contenenti la motivazione discorsiva della valutazione dei candidati.

La finalità dell’incombente è duplice: da un lato, accertare la tempestiva esistenza di una motivazione del voto; dall’altro, consentire al Collegio di valutare la fondatezza delle censure con piena cognizione degli atti. L’accertamento richiesto si pone come antecedente logico rispetto alla decisione sull’istanza cautelare, la cui trattazione viene conseguentemente rinviata.

In accoglimento dell’istanza istruttoria, il TAR ordina al Ministero di adempiere nel termine di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, e fissa la successiva Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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