Oscuramento offerte illegittimo se dichiarazione e valutazione sono generiche (TAR Lazio n. 2534 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di oscuramento dell’offerta di gara è ammissibile solo se l’operatore economico espliciti, con dichiarazione motivata e comprovata, le peculiari esigenze di riservatezza connesse a segreti tecnici o commerciali, indicando specificamente le parti dell’offerta e le ragioni di ciascuna. La stazione appaltante non può accogliere l’istanza in modo acritico, ma deve svolgere un’apposita e autonoma valutazione sulla fondatezza del segreto. In difetto di motivazione adeguata da parte dell’offerente e di verifica effettiva da parte della committenza, i limiti relativi all’accesso di cui all’art. 35, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023 non sussistono e l’accesso va consentito. Il controlimite dell’accesso difensivo, di cui all’art. 35, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023, opera quando la documentazione risulti indispensabile per la difesa in giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, operatore economico collocatosi al secondo posto in una gara pubblica, chiedeva l’accesso agli atti di gara per verificare l’attribuzione dei punteggi e valutare l’impugnazione dell’aggiudicazione. La Centrale unica di committenza, con comunicazione del 28 luglio 2025, rendeva noto di aver accolto le richieste di oscuramento presentate in corso di gara da alcuni concorrenti; con comunicazione del 25 agosto 2025, riscontrava solo parzialmente la sua istanza.

La ricorrente impugnava i due provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti, e chiedeva la condanna all’ostensione integrale degli atti. Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, il Comune si costituiva depositando la graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare due questioni di rito. La prima concerne il mutamento del rito: il ricorso cumula l’impugnazione di provvedimenti di oscuramento (soggetti al rito speciale dell’art. 36, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023) e l’azione di accesso post gara (soggetta al rito ordinario dell’art. 116 c.p.a.). In caso di cumulo, dispone il mutamento ai sensi dell’art. 32 c.p.a. verso il rito ordinario dell’accesso.

La seconda riguarda la legittimazione passiva. Gli atti di gara sono formalmente imputabili alla centrale di committenza e sostanzialmente alla stazione appaltante, con litisconsorzio necessario tra i due soggetti. Tuttavia, in tema di accesso, l’obbligo di ostensione grava sulla stazione appaltante: l’eventuale accoglimento conduce alla condanna della sola stazione appaltante.

Nel merito, il Collegio perimetra la disciplina dell’accesso agli atti di gara come speciale rispetto a quella degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, articolata lungo tre direttive: massima trasparenza, differimento dell’accesso a fine gara per non alterare la concorrenza, e tutela del diritto industriale. Quanto all’accesso post aggiudicazione, l’art. 35, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023 esclude le informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, ma solo su motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, coerente con la definizione dell’art. 98 D. Lgs. n. 30/2005.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che le istanze di oscuramento formulate in gara dagli operatori economici sono generiche e inidonee: essi si sono limitati ad affermare apoditticamente che i documenti integrano il loro know how o la nozione di segreto commerciale, senza esplicitare le peculiari esigenze di riservatezza. Parimenti, le parti resistenti non hanno fornito alcuna motivazione sulla sussistenza dei segreti, limitandosi a oscurare gli atti sic et simpliciter. Il vizio di motivazione, originato dagli offerenti e perpetrato dalle amministrazioni, induce a ritenere insussistenti i limiti relativi di cui all’art. 35, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023.

Il Collegio osserva, per completezza, che sarebbe comunque sussistito il controlimite dell’accesso difensivo, avendo la ricorrente impugnato l’aggiudicazione e necessitando degli atti per eventuali motivi aggiunti. Quanto al secondo provvedimento, relativo all’accesso post gara, rileva il limite di cui all’art. 24, comma 6, lett. d), L. 241/1990 e il controlimite dell’art. 24, comma 7: il nesso di strumentalità va indagato con giudizio prognostico ex ante. Accoglie quindi il ricorso e ordina al Comune di ostendere integralmente gli atti entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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