Silenzio-assenso sulla PAS e divieto di sospensione procedimentale tardiva (TAR Campania n. 724 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di procedura abilitativa semplificata, l’attività di realizzazione dell’impianto deve ritenersi lecitamente avviata e il relativo titolo perfezionato per silentium. L’amministrazione non può paralizzare ex post tale esito mediante un provvedimento di diniego che non integri gli estremi dell’autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. La sospensione procedimentale prevista dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011 presuppone che l’ente procedente abbia effettivamente richiesto gli atti di assenso e convocato la conferenza di servizi, e non opera quando tali atti non siano necessari ovvero l’istanza risulti completa ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Il Fatto

La società ricorrente presenta istanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW mediante procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011. L’amministrazione comunale chiede dapprima integrazioni documentali, poi comunica motivi ostativi all’accoglimento e infine diffida la società dal dare avvio o dal proseguire i lavori, ritenendo necessari ulteriori documenti, un parere del Genio civile e l’assenso di un altro Comune.

La ricorrente deduce il perfezionamento della PAS per decorso del termine, la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e la non necessarietà degli atti richiesti, non insistendo l’impianto su aree vincolate. Il Comune resiste chiedendo il rigetto. Con ordinanza n. 81 del 2026 la domanda cautelare è accolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un rilievo temporale decisivo. Al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati era già decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2011 ratione temporis vigente, avendo riguardo tanto all’istanza originaria quanto a quella successivamente riproposta. A partire dal 17 aprile 2024, o al più dal 1° agosto 2024, l’attività realizzativa deve pertanto ritenersi lecitamente avviata.

Escluso che gli atti impugnati possano qualificarsi come esercizio del potere di autotutela, mancando gli elementi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e non manifestando la volontà di incidere su un’attività già assentita, il Tribunale affronta il profilo della sospensione procedimentale di cui all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2011.

Sul punto la motivazione è duplice. Da un lato, ammesso pure che fossero necessari ulteriori atti di assenso, il Comune non ha richiesto tali atti né convocato la prevista conferenza di servizi: adempimenti necessari perché il secondo periodo del comma 5 attribuisce all’ente procedente l’iniziativa di acquisizione e solo dopo prevede la sospensione del termine. Dall’altro, nel caso concreto tali atti non risultano necessari, perché il cavidotto non attraversa alcun corso d’acqua ma unicamente una strada comunale e l’assenso dell’altra amministrazione è stato comunque ottenuto in data 8 agosto 2025, prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, senza peraltro rientrare tra quelli previsti dall’ultimo periodo del comma 2, non afferendo alle materie dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

Quanto agli ulteriori documenti lamentati, l’istanza risulta completa e rispondente alla previsione dell’art. 6, comma 2, sicché la loro mancanza non poteva impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività, e la stessa amministrazione non indica le disposizioni normative che ne renderebbero necessaria la produzione. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese in ragione della particolare conformazione dei luoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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