Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e spettanze del difensore (TAR Lombardia n. 1158 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’esecuzione del giudicato formatosi sul diritto della ricorrente a ottenere la carta docente, quando l’amministrazione, ritualmente intimata, non contesti l’inadempimento e non vi provveda nel termine dilatorio. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione all’esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un Commissario ad acta. La domanda di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo azionato con distrazione in favore del procuratore è invece inammissibile nel giudizio di ottemperanza, nel quale è parte esclusivamente l’assistito e non il difensore, titolare di un autonomo e distinto titolo di credito.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione.
Notificato il titolo, l’amministrazione non vi dava esecuzione. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza passava in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996, convertito in legge 30/97. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso fondato. La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
L’amministrazione è stata pertanto condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Il Tribunale ha inoltre nominato, per il caso di perdurante inerzia, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione Generale, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, con mandato a porre in essere gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata prevista alcuna liquidazione di compenso.
Distinta è la sorte della richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate nel titolo azionato con distrazione in favore del procuratore. Il Tribunale l’ha ritenuta inammissibile: nel giudizio di ottemperanza risulta ricorrente esclusivamente la parte e non anche il procuratore, titolare di un autonomo titolo di credito e, per ciò solo, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito.
Le spese del giudizio sono state poste a carico della soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.