Il concorso straordinario resta procedura selettiva e non idoneativa (TAR Lazio n. 13414 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, disciplinata dal D.L. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2019, è legittimamente connotata da carattere selettivo e non idoneativo. L’amministrazione, nell’indire la procedura e nel limitare le graduatorie ai soli vincitori dei posti banditi, non esercita discrezionalità ma si conforma alle previsioni di normativa primaria. Il principio meritocratico di cui all’art. 97 Cost. non consente deroghe neppure in presenza di esigenze di stabilizzazione del personale precario. La direttiva 1999/70/CE, clausola 5 dell’accordo quadro, non impone la stabilizzazione automatica dei lavoratori a tempo determinato, lasciando agli Stati membri l’alternativa tra misure effettive di prevenzione dell’abuso, ivi inclusa la previsione di serie chances di assunzione tramite procedure selettive per titoli ed esami.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti precari non abilitati ma in possesso di titoli di studio e del requisito di almeno tre annualità di servizio, hanno partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 1081/2022, ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021. Esclusi dalle graduatorie finali perché non collocatisi in posizione utile, hanno impugnato i provvedimenti di aprovazione delle graduatorie, unitamente agli atti presupposti, deducendo che la limitazione ai soli vincitori avrebbe vanificato la finalità di riduzione del precariato, in contrasto con i principî comunitari e nazionali in materia di contratti a termine. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione immediata del bando e per la eterogeneità della platea dei ricorrenti, contestando nel merito la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando i propri precedenti riferiti alla medesima procedura, ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, assorbendo le eccezioni di inammissibilità. La conformazione selettiva della procedura concorsuale straordinaria discende direttamente dalle previsioni del D.L. n. 126/2019: l’amministrazione, nell’indire il concorso, si è limitata ad attuare la normativa primaria, senza esercitare scelte discrezionali censurabili.
Il sistema delineato dalla L. n. 159/2019 è stato ritenuto coerente con i principî costituzionali di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., nonché compatibile con il diritto dell’Unione europea. Il carattere selettivo della procedura non costituisce un ostacolo sproporzionato alla stabilizzazione, permanendo la finalità di individuare soggetti con adeguata preparazione didattica e disciplinare.
Quanto ai richiamati precedenti della Corte di giustizia, il Collegio ha evidenziato che la clausola 5 dell’accordo quadro sulla direttiva 1999/70/CE lascia agli Stati membri il potere discrezionale di ricorrere a una o più misure tra quelle enunciate, purché idonee a sanzionare l’abuso dei contratti a termine. La sanzione alternativa non può consistere nella trasformazione automatica del rapporto, vietata nel pubblico impiego dal principio del concorso, essendo sufficiente una disciplina che assicuri serie chances di stabilizzazione, come avvenuto nella specie.
La domanda di remissione alla Corte di Giustizia è stata conseguentemente respinta, non ravvisandosi profili di incompatibilità della normativa nazionale con il diritto eurounitario. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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