Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto provvedimento conclusivo nel giudizio avverso il silenzio (TAR Abruzzo n. 330 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenienza, nelle more del giudizio, del provvedimento conclusivo del procedimento determina la cessazione della materia del contendere, a nulla rilevando che l’atto sopravvenuto sia satisfattivo o meno per il ricorrente. L’interesse azionato, infatti, si individua nella rimozione dell’inerzia, con la conseguenza che, ove il procedimento trovi definizione, residua in capo all’interessato l’ordinaria tutela impugnatoria avverso il provvedimento sfavorevole, nei termini decadenziali di legge. La mancata tempestiva segnalazione della sopravvenienza procedimentale da entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite, mentre il contributo unificato, ove versato, rimane a carico del ricorrente che ha dato causa alla lite.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione in relazione all’istanza presentata in data 13 novembre 2020, volta al rilascio del permesso di soggiorno. Il Tribunale, con ordinanza, aveva respinto l’istanza cautelare, rilevando la persistente pendenza del procedimento amministrativo e la conseguente posizione regolare del ricorrente; con successiva ordinanza, aveva disposto incombenti istruttori.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’istruttoria, l’Amministrazione ha riferito che, nelle more del giudizio, era intervenuto il diniego del permesso di soggiorno, con conseguente conclusione del procedimento, sia pure con esito non favorevole per il ricorrente. Il Collegio ha quindi rilevato che il giudizio inteso alla rimozione del silenzio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto, in data risalente, il provvedimento conclusivo che ha definito la posizione dello straniero.
Il Tribunale ha precisato che l’interesse azionato va individuato nella rimozione dell’inerzia denunciata, non rilevando che il procedimento sia stato definito con provvedimento non satisfattivo. Avverso l’atto sopravvenuto sfavorevole, il ricorrente conserva l’ordinaria tutela impugnatoria, da esercitare nel rispetto dei termini decadenziali di legge. La definizione del procedimento, pertanto, priva di utilità la pronuncia richiesta, rendendo inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, in ragione del comportamento processuale delle parti, che non hanno tempestivamente evidenziato la sopravvenienza procedimentale, né il ricorrente, cui il provvedimento era stato notificato, né l’Amministrazione, che ne ha dato conto solo a seguito dell’istruttoria. Il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente, quale parte che ha dato causa alla lite.
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Nota della Redazione
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