Verifica equivalente a certificazione ambientale ed esclusione per costo manodopera sottostimato (TAR Lombardia n. 851 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore degli appalti pubblici, l’opinione di verifica rilasciata da Organismo di certificazione accreditato, in conformità alla norma ISO 14064-3:2019, costituisce il documento ufficiale che attesta l’esito della verifica e va equiparata alla certificazione richiesta dalla legge di gara per l’attribuzione del punteggio premiale. Il costo della manodopera non può essere quantificato ignorando il trattamento salariale minimo inderogabile già introdotto dal rinnovo del CCNL vigente al momento della presentazione dell’offerta, non essendo necessario attendere la pubblicazione delle tabelle ministeriali che a quel trattamento si limitano a dare recepimento. La stazione appaltante, in presenza di indici di incongruità del costo del lavoro, deve attivare la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e, ove il costo del personale risulti inferiore ai minimi salariali, è tenuta alla esclusione automatica dell’offerta.

Il Fatto

ARIA S.p.A. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per il servizio di lavanolo e lavanderia in favore degli enti del Sistema Sanitario Regionale, suddivisa in otto lotti. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con inversione documentale. Al Lotto 6, relativo alla Città Metropolitana di Milano, si è classificata prima la società poi divenuta aggiudicataria, seconda la ricorrente incidentale e terza la ricorrente principale, che aveva conseguito il punteggio di 57,08. Per effetto del vincolo di aggiudicazione massimo di quattro lotti, il Lotto 6 è stato aggiudicato al secondo classificato con determinazione n. 599 del 5.6.2024.

La ricorrente principale, dopo l’accesso agli atti, ha impugnato l’aggiudicazione con quattro motivi, contestando la mancata attribuzione dei punti per le certificazioni ambientali, il difetto dei requisiti minimi dell’aggiudicataria, la sottostima del costo della manodopera e l’eccessiva attribuzione di punteggi tecnici. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività della memoria di replica, ma ha accolto quella di inammissibilità delle domande nuove ivi contenute, non notificate alle controparti e perciò estranee al thema decidendum. Sul rapporto tra i due gravami, il Tribunale ha ribadito che, in presenza di ricorsi reciprocamente escludenti, la scelta dell’ordine di esame rientra nella discrezionalità del giudice e non può essere sovvertita per la sola circostanza che l’incidentale tenda all’esclusione del ricorrente principale. Il richiamo è alla sentenza della Corte di giustizia del 5.9.2019, causa C-333/18, e alla regola della ragione più liquida.

Sulla prova di resistenza, il Collegio ha chiarito che la verifica va condotta in astratto, cioè sulla base delle allegazioni del ricorrente e non della fondatezza delle censure. Poiché il maggior punteggio rivendicato avrebbe collocato la ricorrente al secondo posto, l’interesse ad agire è stato ritenuto sussistente.

Nel merito, il primo motivo è stato accolto. Il criterio sulle certificazioni ambientali assegnava fino a quattro punti per il marchio Made Green in Italy e ulteriori 1,6 punti per ciascuna certificazione di impronta climatica, idrica ed energetica, con esclusione della cumulabilità. La Commissione aveva attribuito zero punti all’offerta della ricorrente perché erano state prodotte opinioni di verifica e non certificazioni. Il Tribunale ha ritenuto l’assunto erroneo, valorizzando le Circolari ACCREDIA del 2021 e del 2024, secondo cui, dopo la norma ISO 14064-3:2019, l’opinione di verifica è il documento ufficiale ed è equivalente al termine certificato. Né assume rilievo la mancanza di uno schema di accreditamento nazionale per la norma ISO 14046:2014, non contestandosi che l’Organismo abbia seguito la norma tecnica di riferimento. Irrilevante, infine, la questione del periodo di validità, mai emersa in gara.

Il secondo motivo è stato invece respinto: il Capitolato non richiedeva, a pena di esclusione, la dichiarazione della capacità produttiva degli stabilimenti, operando il principio di tipicità delle cause di esclusione. Il terzo motivo è stato accolto. Il Collegio ha affermato la possibilità di contestare in giudizio la mancata attivazione della verifica di anomalia facoltativa ex art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, non essendo la scelta rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione. Nel caso concreto, l’aggiudicataria ha quantificato il monte ore del guardaroba su 271.953 ore quinquennali, a fronte delle 353.133 ore evincibili dalla stessa offerta tecnica. Inoltre, per diciannove addetti inquadrati nel livello A1, non è stato computato il passaggio automatico al livello A2 previsto dal CCNL di marzo 2023 dopo venti mesi. L’aumento era già vigente al momento dell’offerta e non era necessario attendere le nuove tabelle ministeriali. Ne discende la violazione dell’art. 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e l’esclusione dalla gara.

Respinto il ricorso incidentale quanto al requisito sulle scorte e dichiarati improcedibili gli altri motivi, il Tribunale ha annullato l’aggiudicazione e disposto, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., il subentro della ricorrente nella convenzione, previa verifica della sua posizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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