Conversione permesso di soggiorno per affidamento: necessaria la conclusione del percorso formativo (TAR Lombardia n. 612 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato è subordinata alla positiva conclusione del percorso formativo/educativo, attestata dal parere dell’autorità competente ex art. 32 del d.lgs. n. 286/1998. Ai fini della verifica dei presupposti per la conversione, non è sufficiente che l’interessato svolga attività lavorativa e non abbia precedenti penali, dovendosi garantire il corretto processo di integrazione sociale del minore.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva richiesto al Questore di Milano la conversione del proprio permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’amministrazione aveva respinto l’istanza, rilevando la mancata conclusione del percorso formativo/educativo dell’interessato e l’assenza di un positivo parere dell’autorità competente.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che le circostanze di fatto allegate dall’amministrazione a sostegno del diniego non erano state oggetto di contestazione specifica da parte della difesa del cittadino straniero. Le argomentazioni difensive si erano infatti incentrate sulla ricostruzione dell’istituto giuridico, senza però superare la verifica dei presupposti formali richiesti dalla normativa per la conversione.
La Corte ha quindi escluso che lo svolgimento di un’attività lavorativa e l’assenza di precedenti penali potessero considerarsi elementi sufficienti per consentire la conversione, atteso che la ratio della disciplina è quella di garantire la corretta integrazione sociale del minore affidato.
In tale prospettiva, la mancata conclusione del percorso formativo/educativo e l’assenza del positivo parere dell’autorità competente, previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, costituivano elementi ostativi non superabili dalle allegazioni difensive.
Il Collegio ha concluso ritenendo prima facie legittimo il provvedimento impugnato e, pertanto, non sussistente il requisito del periculum in mora, necessario per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.