Inammissibile accertamento negativo del credito comunale senza atti esecutivi (TAR Lombardia n. 850 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento negativo del credito vantato da una pubblica amministrazione è inammissibile per difetto di interesse quando l’amministrazione non abbia posto in essere alcuna attività esecutiva. L’interesse giuridicamente rilevante richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. deve essere diverso da quello consistente nella mera eliminazione degli effetti del provvedimento, per la quale è prevista l’azione di annullamento, correlata al rispetto del termine decadenziale. Il giudice amministrativo non può conoscere dell’illegittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento, salvo le eccezioni espressamente previste dall’art. 34 c.p.a..
Il Fatto
Nel contesto di una convenzione urbanistica per la realizzazione di un programma integrato di intervento, un soggetto attuatore ha sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo in funzione del rilascio di un’autorizzazione commerciale per una grande struttura di vendita. Parte del compendio è stata poi ceduta a una società, che è subentrata negli obblighi dell’originaria lottizzante.
Ritenendo inadempiute le obbligazioni, il Comune ha dapprima sollecitato il pagamento di un contributo, poi ha commesso all’agenzia di riscossione l’avvio della riscossione coattiva per un importo di Euro 385.000,00. La società ha adito il TAR per accertare l’inesistenza del credito, deducendo una novazione unilaterale degli impegni ad opera delle note comunali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente, incentrata sulla natura non lesiva degli atti assunti e sulla circostanza che nessun atto esecutivo era stato emesso dall’agenzia di riscossione.
La ricorrente ha aderito a tale prospettazione, confermandola nel corso della discussione orale, così riconoscendo la natura meramente sollecitatoria delle note comunali e l’assenza di una pretesa concretamente azionata in via esecutiva.
Il Collegio ha quindi richiamato il principio secondo cui, in difetto di attività esecutiva dell’amministrazione, l’azione di accertamento negativo del credito non è supportata da alcun interesse. L’interesse ad agire deve essere giuridicamente rilevante e distinto da quello consistente nella eliminazione degli effetti del provvedimento, per la quale occorre esperire l’azione di annullamento nel rispetto del termine decadenziale.
La sentenza ha inoltre richiamato l’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta al giudice di conoscere dell’illegittimità degli atti che avrebbero dovuto essere impugnati con l’azione di annullamento, sancendo la non dissociabilità della mera azione di accertamento quando questa sia sostanzialmente volta all’eliminazione dell’atto, così eludendo il termine decadenziale. La conclusione è confermata dai precedenti citati, tra cui Cass. civ. III, 13.10.2016, n. 20618 e TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 17 aprile 2024, n. 7643.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito del gravame.
Nota della Redazione
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