Ricorso inammissibile se non confronta i criteri di imputazione degli acconti (Cass. civ. Sez. III n. 20146 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci violazione o falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile quando non espone compiutamente i fatti processuali e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Il vizio deve essere dedotto con specifiche argomentazioni, idonee a dimostrare in quale modo le affermazioni in diritto del giudice di merito contrastino con le norme regolatrici della fattispecie. Nel giudizio di rinvio, la parte che censuri il criterio di imputazione degli acconti deve illustrare i principi cassatori e raffrontarli con le statuizioni della sentenza gravata, non essendo sufficiente una mera affermazione apodittica.

Il Fatto

I congiunti di una persona deceduta per fatto illecito avevano ottenuto una prima pronuncia di legittimità che, con Cass. n. 31549 del 2018, aveva cassato la decisione della Corte di appello di Lecce n. 263 del 2014 per non avere tenuto conto del lucro cessante.

In sede di rinvio, la Corte di appello aveva liquidato quella componente ricorrendo al parametro del tasso legale d’interesse, imputando i pagamenti documentati del 2012 prima al capitale e, per l’eccedenza, agli interessi maturati. I congiunti hanno proposto ricorso basato su motivo unico. I controricorrenti hanno resistito. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione anticipata per inammissibilità del ricorso, per carenza dell’esposizione dei fatti processuali; i ricorrenti si sono opposti chiedendo la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorso manca dell’esposizione compiuta dei fatti processuali, in violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., come già osservato nella proposta di definizione anticipata.

Nell’atto di gravame i ricorrenti non raffrontano i principi cassatori con quanto statuito in ordine agli interessi rispetto agli acconti, e non rendono comprensibile l’imputazione degli acconti prima al capitale e, per l’eccedenza, agli interessi. Diviene così impossibile comprendere perché residuerebbero somme dovute.

La Corte richiama il principio di specificità del ricorso per cassazione, codificato nell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorso deve autonomamente dare conto delle proprie ragioni senza necessità di integrarlo con altri atti processuali. La Corte di appello aveva esposto tre possibili criteri di liquidazione della posta dovuta a fronte degli acconti, indicando di seguirne uno e ricostruendone i passaggi; il ricorso non si confronta con tutto ciò.

Né viene spiegato perché dovrebbe applicarsi il criterio d’imputazione evincibile dagli artt. 1193 e 1194 cod. civ. La Corte richiama Cass. n. 23927 del 2023, secondo cui la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, richiede l’omogeneizzazione di credito e acconto, la detrazione dell’acconto dal credito — e non la sua imputazione agli interessi — e il calcolo degli interessi compensativi su un saggio equitativo.

Quanto all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., la Corte ribadisce, con richiamo a Cass. n. 17570 del 2020, che il vizio della sentenza va dedotto a pena di inammissibilità non solo con la puntuale indicazione delle norme violate, ma anche con specifiche argomentazioni. Nulla di ciò emerge nel gravame, e risulta impossibile apprezzare l’ulteriore censura sull’art. 1283 cod. civ. Il ricorso si limita ad affermazioni senza spiegare quanto assume.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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