Spese vive del giudizio: ricorso per cassazione inammissibile, serve la correzione (Cass. civ. Sez. II n. 11249 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 cod. proc. civ. del provvedimento che le ha liquidate, ma non con il ricorso per cassazione. L’opposizione di cui all’art. 5-ter legge n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; ove sia rigettata, le spese vanno regolate autonomamente, anche a carico integrale della parte privata opponente. La maggiorazione del 30 per cento prevista dall’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 per gli atti depositati con modalità telematiche è rimessa a un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni del suo esercizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, in sede di rinvio davanti alla Corte d’Appello, la liquidazione dell’equa riparazione per durata irragionevole del processo presupposto, relativo al riconoscimento di danni da lesione neonatale. Il giudice del rinvio aveva rideterminato l’indennizzo parametrandolo al moltiplicatore annuo e aveva liquidato le spese delle fasi monitoria, di opposizione, di legittimità e di rinvio.
Avverso quel decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge nella quantificazione degli esborsi e dei compensi, oltre alla mancata applicazione della maggiorazione per il deposito telematico degli atti. L’Amministrazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I motivi dal primo al sesto investono la determinazione delle spese vive delle fasi monitoria, di opposizione e di legittimità. La Corte li dichiara inammissibili, affermando che l’errore del giudice nella misura delle spese vive può essere corretto con il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ. e non con il ricorso per cassazione, richiamando Sez. 2 n. 12982 del 1999, Sez. 3 n. 16778 del 2015 e Sez. 3 n. 21012 del 2010.
Il settimo motivo, sul divieto di reformatio in peius e sull’effetto espansivo interno, è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la natura dell’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001: non un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento. Se l’opposizione della parte privata è rigettata, le spese vanno regolate in modo autonomo e poste anche integralmente a carico dell’opponente, poiché l’Amministrazione, avendo prestato acquiescenza al decreto, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare: sul punto la Corte richiama Sez. 6-2, ordinanza n. 9728 del 26.05.2020. Il principio vale a maggior ragione nel giudizio di rinvio, dove la regolamentazione dipende dall’esito finale della lite in relazione alla soccombenza.
I motivi dall’ottavo al quindicesimo riguardano la mancata liquidazione della maggiorazione del 30 per cento per gli atti depositati con modalità telematiche, prevista dall’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014. La Corte li dichiara inammissibili. Sul piano dell’anomalia motivazionale ricorda che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato è consentito solo quando il vizio si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, secondo Sez. Un. n. 8053 del 2014. Nel caso concreto l’anomalia non sussiste, perché la Corte d’Appello ha operato una corretta liquidazione.
Nel merito della maggiorazione, la clausola “di regola” evidenzia che l’aumento è rimesso a un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche concretamente adoperate dal difensore. Il sindacato in legittimità è ammesso solo se non siano controllabili le ragioni che hanno giustificato l’esercizio di quel potere. La Corte d’Appello ha ritenuto insussistente il quid pluris richiesto.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali, e non si applica il versamento di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo il giudizio esente.
Nota della Redazione
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