Riparazione per ingiusta detenzione e condizione ostativa della colpa grave (Cass. pen. Sez. III n. 27511 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa della colpa grave, consistente nell’avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare, non può operare quando l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi già trasmessi al giudice che ha emesso o mantenuto il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Il limite trova fondamento nel meccanismo causale che governa la condizione ostativa: se il giudice della cautela disponeva degli stessi elementi sui quali il giudice di merito ha escluso la sussistenza delle condizioni ex artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la condotta dell’interessato non può avere avuto efficacia sinergica rispetto alle determinazioni assunte in fase cautelare. Il giudice della riparazione è pertanto tenuto ad accertare con precisione se l’annullamento della misura sia derivato da un effettivo arricchimento della base cognitiva o da una differente lettura del materiale già acquisito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito arresti domiciliari in relazione a un delitto contro la pubblica amministrazione, dal quale era stato poi assolto con sentenza divenuta irrevocabile. Aveva quindi proposto richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
La Corte di appello, in sede di rinvio, aveva rigettato la richiesta, ritenendo che l’annullamento della misura cautelare genetica fosse maturato non già sui medesimi elementi valutati dal giudice della cautela, bensì su un decisivo arricchimento della base cognitiva, conseguente al deposito difensivo di un elenco degli uffici ricoperti e dei relativi provvedimenti di nomina. Da qui il ricorso per cassazione, che censura l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la pronuncia rescindente con la quale la medesima Sezione aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza della Corte di appello, perché silente su un dato essenziale: se l’annullamento della misura fosse stato pronunciato in base a elementi nuovi offerti dalla difesa al Tribunale del riesame, oppure sulla base di una differente valutazione dei medesimi elementi.
La giurisprudenza di legittimità — richiamate Sez. U n. 32383 del 2010, Sez. IV n. 5452 del 2019 e Sez. IV n. 22806 del 2018 — ha più volte ribadito che la condizione ostativa opera anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Essa, tuttavia, non può concretamente esplicarsi quando l’accertamento dell’insussistenza ab origine di quelle condizioni avvenga sugli stessi elementi già trasmessi al giudice della cautela, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.
Nel caso esaminato, la Corte di appello aveva affermato che l’elisione della misura era stata resa possibile dal deposito, ad opera del legale, di un analitico elenco degli uffici ricoperti e dei relativi provvedimenti di nomina, solo così emergendo l’estraneità del ricorrente a strutture dotate di poteri di vigilanza o controllo sulla procedura liquidatoria.
Tale conclusione, secondo il Collegio, non aderisce alla ricostruzione della vicenda cautelare contenuta nella stessa ordinanza impugnata. Il deposito ritenuto decisivo risulta avvenuto non nel giudizio cautelare di rinvio, ma in un momento precedente: nel primo intervento del Tribunale del riesame, se non addirittura nel corso dell’interrogatorio di garanzia, nell’istanza di revoca o nella richiesta di riesame. La stessa ordinanza dà atto che già in quelle sedi il ricorrente aveva chiarito le proprie attribuzioni, escludendo di avere fatto parte di organi con poteri di vigilanza.
La Corte rileva inoltre che la sentenza rescindente richiamata dal giudice del rinvio non contiene il passaggio sul preteso deposito documentale sopravvenuto, al punto che l’annullamento con rinvio era stato disposto proprio per accertare di quali elementi disponesse il Tribunale del riesame quando aveva annullato la misura. Il provvedimento impugnato, pur esteso, si è concentrato sul rapporto tra cautela genetica ed esito dibattimentale senza rispondere all’unico quesito posto in sede rescindente, con diretta incidenza sulle ragioni dell’annullamento stesso.
Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.
Nota della Redazione
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