Opposizione agli atti esecutivi inammissibile contro rigetto dell’eccezione di estinzione (Cass. civ. Sez. III n. 32799 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’espropriazione forzata, l’omesso o tardivo deposito dell’istanza di vendita ex art. 497 cod. proc. civ. determina la perdita di efficacia del pignoramento e integra una causa positivamente tipizzata di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione che rigetti la relativa eccezione sollevata dal debitore è assoggettato esclusivamente al rimedio del reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., restando esclusa la proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che il capo della sentenza di merito che abbia deciso sull’opposizione avverso tale provvedimento va cassato senza rinvio, per non essere stato il rimedio esperibile.
Il Fatto
Con atto di pignoramento notificato nel luglio 2020, la creditrice promosse innanzi al Tribunale di Lecce espropriazione forzata in danno del debitore, avente ad oggetto la quota pari al 50% del diritto di proprietà su alcuni cespiti immobiliari, nella titolarità dell’esecutato quale erede.
Il debitore spiegò opposizione agli atti esecutivi, deducendo la nullità della notificazione del precetto e del pignoramento, la violazione dell’art. 482 cod. proc. civ. per insussistenza dei requisiti dell’esenzione dal termine dilatorio e la nullità della procedura per difetto di continuità delle trascrizioni. Con successivo ricorso propose altra opposizione, eccependo l’estinzione del procedimento esecutivo per tardivo deposito dell’istanza di vendita. Il giudice dell’esecuzione rigettò le richieste di estinzione e sospensione; il giudizio di merito si concluse con il rigetto dell’opposizione. Il debitore ricorse per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l’integrazione della fattispecie estintiva per tardivo deposito dell’istanza di vendita. La doglianza conduce alla cassazione in parte qua della sentenza, seppur per ragioni differenti da quelle illustrate dall’impugnante.
La Corte rileva che, nell’espropriazione forzata, l’omesso o tardivo deposito dell’istanza di vendita ex art. 497 cod. proc. civ. comporta la perdita di efficacia del pignoramento e integra una causa di estinzione tipizzata della procedura per inattività del creditore. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione che rigetti la relativa eccezione del debitore è quindi assoggettato unicamente al reclamo dell’art. 630 cod. proc. civ., restando esclusa la proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi.
Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 35365 del 2023 e Cass. n. 10238 del 2022, alla cui ratio aderisce anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ. Ne deriva la cassazione senza rinvio, a norma dell’art. 382 cod. proc. civ., del capo della sentenza relativo all’eccezione di estinzione, non potendo l’opposizione agli atti esecutivi essere proposta.
Il secondo motivo, sulla nullità delle notifiche di pignoramento e precetto, è inammissibile: la mancata riproduzione delle relate e delle modalità di perfezionamento viola il principio di autosufficienza e l’art. 366 cod. proc. civ. Le censure sulla notifica al germano sono inoltre nuove e indeterminate.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la censura sull’art. 482 cod. proc. civ. non attinge la ratio decidendi del giudice territoriale, con difetto di specificità ex art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.; la contestazione sul vizio della procura è nuova in sede di legittimità. Il quarto motivo, sul difetto di continuità delle trascrizioni, non si confronta con la motivazione della sentenza, conforme a Cass. n. 34128 del 2024.
Quanto alle spese, resta fermo il regolamento del giudizio di merito: la diversa statuizione che il Tribunale avrebbe dovuto rendere non incide sull’esito finale della lite, cui va riferito il criterio della soccombenza. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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