Maggior danno da svalutazione e prova presuntiva nelle obbligazioni pecuniarie (Cass. civ. Sez. I n. 15232 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi dell’art. 1224, comma 1, cod. civ. anche in difetto di prova del danno. Il maggior danno, che non trovi ristoro in tali interessi, è risarcibile a norma dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. solo se il creditore ne fornisce la prova. La prova può essere presuntiva nei limiti del saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, se superiore al saggio legale durante la mora. Se il creditore invoca un danno superiore a quello desumibile da tale parametro, grava su di lui l’onere di provarne l’esistenza e l’ammontare.
Il Fatto
Alcuni eredi agivano nei confronti di una banca per ottenere la restituzione del saldo di un libretto di deposito acceso dal loro dante causa e mai movimentato. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, riconoscendo anche la rivalutazione monetaria e la responsabilità processuale della banca a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame, riformava la decisione sul maggior danno e sulla condanna ex art. 96 cod. proc. civ.. I soccombenti ricorrevano in cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, investono la qualificazione del maggior danno. La Corte conferma che la pretesa degli istanti, quale risulta dalle conclusioni di appello, si risolve in un danno da svalutazione monetaria. Il ragionamento del giudice di merito si conforma ai criteri delle Sezioni Unite n. 19499 del 2008, che il Collegio richiama integralmente.
L’obbligazione di pagamento di una somma di denaro è obbligazione di valuta soggetta al principio nominalistico e si estingue con la corresponsione del valore nominale ai sensi dell’art. 1277 cod. civ. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi di mora, anche in assenza di prova del danno. Il maggior danno è risarcibile a condizione che il creditore ne dia prova; la prova può essere presuntiva entro il limite del rendimento netto dei titoli di Stato; per il pregiudizio ulteriore l’onere probatorio è specifico.
Se il maggior danno invocato non coincide con quello da svalutazione, osserva la Corte, il creditore non può beneficiare del regime presuntivo ed è tenuto a dimostrare il pregiudizio. L’onere probatorio rimasto inevaso comporta il rigetto della pretesa. Il Collegio rileva inoltre che, data la rivendicazione del danno dall’ultima movimentazione del conto risalente al 1947, l’obbligazione potrebbe prendere autorità solo dalla costituzione in mora, avvenuta nel 2008.
Il quarto motivo è infondato. La condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. non è disgiungibile dalla condanna alle spese e postula la soccombenza; l’accoglimento in minima parte dell’appello della banca esclude i presupposti della sanzione. Il quinto motivo, sulla mora ex re, è infondato: la previsione dell’art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ. non si applica alle obbligazioni contrattuali, e il rifiuto della banca si è manifestato solo dopo l’istanza del 2008. Il sesto e il settimo motivo sono inammissibili, per difetto di interesse e per essere il sindacato sulle spese processuali limitato alla violazione del principio di soccombenza. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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