Opposizione agli atti esecutivi, termine e pluralità di motivi, inammissibilità del ricorso (Cass. civ. n. 1579 del 19.01.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene la puntuale descrizione dell’esatto contenuto delle opposizioni esecutive proposte, non potendosi colmare le lacune con atti successivi. La sospensione feriale dei termini non si applica a qualunque fase, stato e grado delle opposizioni esecutive. Quando con un’unitaria sentenza di primo grado si decidano opposizioni all’esecuzione e opposizioni agli atti esecutivi, i relativi capi sono soggetti ai rispettivi mezzi di impugnazione: i primi all’appello, i secondi al ricorso per cassazione.

Il Fatto

Un avvocato proponeva opposizione avverso la procedura esecutiva mobiliare presso il debitore instaurata nei suoi confronti, a seguito della quale erano state assegnate ai creditori procedenti le somme versate a titolo di conversione. Il Tribunale di Taranto dichiarava in parte inammissibile e in parte rigettava l’opposizione, qualificando le doglianze relative a singoli atti come opposizioni agli atti esecutivi e quelle concernenti l’illegittimità della procedura come opposizioni all’esecuzione. Avverso tale sentenza l’opponente proponeva ricorso per cassazione, articolato su sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza di riunione ad altro ricorso, in quanto non riferito al medesimo provvedimento e non evincendosi con chiarezza gli elementi identificativi dei due processi. Ha inoltre rilevato la sostanziale impossibilità di ricavare adeguata contezza dello svolgimento del contenzioso, determinandone l’impossibilità di un esame nel merito.

Esaminando logicamente in via preliminare il secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché il ricorso non descriveva puntualmente il contenuto delle due distinte opposizioni, in violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non potendosi colmare le lacune con alcun atto successivo. Tale carenza impediva di verificare la fondatezza della tesi sulla tempestività dell’opposizione, essendo la relativa questione definitivamente preclusa.

La Corte ha inoltre ritenuto il motivo inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto l’esenzione dalla sospensione feriale dei termini si applica a qualunque fase delle opposizioni esecutive. La conseguita irretrattabilità della definizione in rito precludeva sia la disamina del merito, sia il rilievo di ulteriori profili di inammissibilità relativi agli altri motivi, ciascuno dei quali è stato dichiarato inammissibile per le rispettive ragioni: per separata ratio decidendi, per mancata impugnazione di ratio non necessitante dello ius postulandi, per mancata attinta della ratio decidendi sull’utile azionabilità del titolo, per difetto di specificità e per essere riferito a capo di sentenza su opposizione all’esecuzione, esclusivamente appellabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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