Omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dall’istanza di rimborso IRES (Cass. civ. Sez. V n. 32300 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. la sentenza di appello che ometta di pronunciarsi sul motivo con cui l’Amministrazione finanziaria abbia eccepito la decadenza dall’istanza di rimborso, questione preliminare di merito soggetta ad accertamento in fatto. Il giudice d’appello è tenuto a esaminare la tardività della richiesta prima di ogni altra questione relativa all’onere probatorio, poiché la decadenza condiziona l’esame del diritto sostanziale. L’omessa pronuncia su un motivo di gravame costituisce vizio di attività, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che impone la cassazione con rinvio. Restano assorbiti gli ulteriori motivi attinenti al merito dell’agevolazione.
Il Fatto
Una società presentava all’Agenzia delle entrate istanza di rimborso dell’IRES, per gli anni di imposta dal 2012 al 2015, sostenendo di aver effettuato investimenti ambientali rientranti nell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, legge n. 388 del 2000, la c.d. Tremonti Ambiente, dei quali non si era avvalsa in dichiarazione.
Formatosi il silenzio-rifiuto e definita la mediazione con diniego espresso, la società ricorreva in giudizio. La C.t.p. accoglieva il ricorso e la C.t.r. confermava la decisione. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, dolendosi, tra l’altro, della mancata pronuncia sull’eccezione di tardività dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La Corte ricostruisce la sequenza processuale: l’Amministrazione, in primo grado, aveva eccepito in via preliminare la tardività dell’istanza, sostenendo la decadenza dal diritto alla restituzione.
La C.t.p. aveva esaminato l’eccezione e l’aveva rigettata, affermando l’insussistenza della decadenza e qualificando la pretesa come rimborso di un costo sostenuto, non di imposta non versata.
Tale statuizione era stata impugnata dall’Agenzia con specifico motivo di gravame. Nell’epigrafe la ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973; nel corpo del motivo aveva ribadito l’inammissibilità dell’istanza per la sua intempestività, presentata in data 8 agosto 2017.
La C.t.r., però, aveva omesso di riportare la censura già nella parte espositiva, richiamando, quanto al primo motivo, il solo vizio di motivazione. La questione della decadenza non era stata affrontata neppure nella parte motiva.
Ne deriva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: si configura omessa pronuncia su un motivo di appello avente ad oggetto una questione di diritto soggetta ad accertamento in fatto. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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