Opposizione all’esecuzione, il terzo pignorato è litisconsorte necessario (Cass. civ. Sez. III n. 21834 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione e in quello di opposizione agli atti esecutivi, sempre e senza distinzioni di sorta. Il difetto originario di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti integra una nullità del giudizio di merito, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità. La relativa necessità va valutata ex ante, in relazione alle domande proposte dalle parti, e non ex post in base all’esito della lite. Ne consegue che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non sana il vizio, né impedisce la cassazione della sentenza con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una creditrice, munita di decreto ingiuntivo, promuove espropriazione forzata presso terzi pignorando le somme depositate sul conto corrente bancario della debitrice, sul quale veniva mensilmente accreditata la pensione. La debitrice propone istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. per asserita impignorabilità delle somme; il giudice dell’esecuzione sospende la procedura e fissa il termine per il giudizio di merito.
Il Tribunale rigetta l’opposizione, ritenendola implicitamente rinunciata. La Corte d’appello, in parziale riforma e preso atto dell’avvenuto pagamento del 50% della sorte portata dal decreto ingiuntivo, dichiara cessata la materia del contendere, confermando nel resto. La debitrice ricorre per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e sulla carenza dei presupposti della pronuncia di cessazione della materia del contendere e della condanna alle spese del grado d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio la nullità del giudizio di merito per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, la banca presso cui era acceso il conto assoggettato a pignoramento. Il terzo pignorato deve ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, sempre e senza distinzioni.
Il Collegio richiama le ragioni già espresse da Cass. Sez. III n. 13533 del 2021 e, in senso conforme, da Cass. Sez. III n. 39973 del 2021. Sul piano sistematico, il pignoramento impone al terzo una serie di obblighi, di astensione o di attività, riconducibili agli artt. 545 e 546 cod. proc. civ.; tali obblighi dipendono dall’esito dell’opposizione, che dunque non può dirsi indifferente per il terzo.
Sul piano della semplicità, tra più interpretazioni consentite dalla lettera della legge l’interprete deve preferire quella che garantisca maggiore sintesi e chiarezza, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. e con quello del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, richiamato dall’art. 6 TUE. Sul piano della coerenza, la giurisprudenza di legittimità ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili da negare di fatto il principio contrario enunciato in astratto.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rimessione della causa al primo giudice, il Tribunale, in persona di diverso magistrato, per l’integrazione del contraddittorio della parte pretermessa e per la decisione sul merito e sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Non osta la constatazione che il giudizio di opposizione si sia concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere: la necessità dell’integrazione va valutata ex ante, in relazione alle domande proposte, poiché postula che la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione giuridica unica per più soggetti, e sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti. Sul punto la Corte richiama Cass. Sez. II n. 7861 del 1994 e, con riferimento proprio a controversia esecutiva, Cass. Sez. III n. 23484 del 2023.
Nota della Redazione
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