L’omessa convocazione del condomino legittima solo l’assente alla domanda di annullamento (Cass. civ. Sez. 2 n. 16458 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l’annullabilità della delibera condominiale. La legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l’onere di dedurre e provare i fatti dai quali l’omessa comunicazione risulti. In caso di impugnazione, l’onere di provare il vizio di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio grava sul condomino che la impugna. La condanna ex art. 96 c.p.c. non richiede domanda di parte né prova del danno, essendo necessario l’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente.
Il Fatto
Una condomina impugnava dinanzi al Tribunale di Lucca la delibera assembleare del Condominio, deducendo l’omessa convocazione di una condomina, la partecipazione all’assemblea di un soggetto ritenuto non legittimato e l’approvazione dei bilanci senza considerare i controcrediti vantati nei confronti del Condominio. Il Tribunale respingeva le domande e accoglieva la domanda riconvenzionale di accertamento negativo del credito. La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione, rigettando l’impugnazione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la condomina soccombente, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarando inammissibile il primo, relativo alla mancata concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, per difetto di interesse. La nullità della sentenza di primo grado non avrebbe comportato la rimessione al primo giudice, non rientrando nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., e il giudice di appello aveva deciso nel merito senza pregiudizio per la ricorrente. Richiama l’orientamento di Cass. n. 5644/2025.
Analogamente inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, relativo alla mancata astensione del giudice di primo grado. La Corte ha precisato che la ricorrente non aveva allegato di aver proposto ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., strumento necessario per far valere l’obbligo di astensione. Le ipotesi facoltative di astensione non fondano un obbligo del giudice. In assenza di ricusazione, non è possibile far valere il difetto di capacità del giudice come motivo di nullità della sentenza, come confermato da Cass. n. 16831/2022.
Il terzo motivo, concernente il difetto di convocazione di due condomine, è stato giudicato inammissibile per carenza di legittimazione attiva. La Corte richiama il principio per cui la mancata convocazione comporta l’annullabilità della delibera, azionabile solo dal condomino pretermesso. La ricorrente non era la condomina non convocata e non aveva allegato alcuna incidenza sulla regolare costituzione del quorum. L’onere di provare il vizio della delibera grava sul condomino che la impugna, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c., come stabilito da Cass. n. 6735/2020, Cass. n. 10071/2020, Cass. n. 28262/2023 e Cass. n. 2406/2024.
Il quarto motivo, riguardante l’esistenza di controcrediti non considerati nei bilanci, è stato dichiarato infondato. La Corte ha osservato che la ricorrente non deduceva un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività propria del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità. Inoltre, in caso di doppia pronuncia conforme, è esclusa la ricorribilità ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per vizio di motivazione. Il quinto motivo, sulla condanna ex art. 96 c.p.c., è stato ritenuto infondato, essendo stata accertata la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 22405/2018.
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Nota della Redazione
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