Ammissibile il ricorso avverso il provvedimento che definisce l’opposizione al diniego di patrocinio nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 2 n. 5138 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, l’impugnazione del provvedimento che definisce l’opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposta con il ricorso per cassazione. Il decreto che rigetta o revoca l’ammissione, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. spese, è impugnabile con l’opposizione prevista dall’art. 170 e non già con il ricorso di cui all’art. 99 del medesimo T.U., stante il vincolo di stretta inerenza al processo penale che caratterizza quest’ultimo rimedio. Il difetto di giurisdizione del giudice tributario, pronunciatosi sull’opposizione, non può essere rilevato d’ufficio oltre il grado di merito in mancanza di specifica censura. L’istanza di ammissione al beneficio, sottoscritta dal soggetto qualificatosi come legale rappresentante, è valida se questi risulta munito di nomina anteriore alla presentazione dell’istanza, ancorché l’atto sia poi depositato dal difensore.
Il Fatto
Un’associazione culturale proponeva opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato dalla Commissione istituita presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. L’istanza era stata respinta in quanto la sentenza per la cui impugnazione era chiesto il beneficio era stata emessa nei confronti del difensore e non dell’associazione.
Il Presidente della CTR confermava il provvedimento con diversa motivazione, rilevando che la richiesta risultava proposta dal difensore, non qualificabile come legale rappresentante dell’associazione al momento della presentazione dell’istanza. Avverso tale provvedimento l’associazione proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione osserva che, con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20929 del 2025, è stato chiarito che l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al gratuito patrocinio, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. spese, va proposta con l’opposizione di cui all’art. 170 del medesimo T.U. e non con il ricorso di cui all’art. 99, non essendo tale rimedio esteso al processo tributario. Ne consegue l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha definito l’opposizione, non essendo l’originario decreto direttamente ricorribile.
La Corte esclude la rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione del giudice tributario, pronunciatosi in sede di opposizione, trattandosi di questione preclusa in mancanza di specifica censura. Ritiene, altresì, infondata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per essere stata proposta dal difensore e non dalla parte, risultando che l’associazione aveva introdotto il procedimento dinanzi al Presidente della Commissione tributaria.
Nel merito, il ricorso è fondato. Dagli atti allegati emerge che l’istanza di ammissione del 16.12.2020 era stata sottoscritta dal soggetto nominato Presidente con verbale assembleare del 30.9.2019, e non dal difensore, che aveva sottoscritto l’atto nella veste di difensore e aveva certificato la sottoscrizione. L’istanza è stata erroneamente respinta sulla base dell’ipotizzata carenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto qualificatosi come legale rappresentante, che era invece tale in virtù di nomina anteriore alla presentazione dell’istanza.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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