È nulla per motivazione apparente il decreto di rigetto del reclamo che aderisce acriticamente alle ragioni del liquidatore (Cass. civ. Sez. I n. 11692 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo. Il decreto con cui il giudice delegato rigetta il reclamo avverso lo stato passivo non può motivare esclusivamente per relationem, aderendo acriticamente alle ragioni del liquidatore, senza esaminare le specifiche contestazioni del reclamante. Il rinvio per relationem alle difese di una parte è legittimo solo se il richiamo è univoco e le argomentazioni richiamate sono sufficientemente specifiche, sì da garantire la piena intelligibilità della decisione e l’esercizio del diritto di difesa del creditore.

Il Fatto

Nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata, un avvocato, già ammesso al passivo per i propri crediti professionali, proponeva osservazioni ex art. 273, comma 2, CCII al progetto di stato passivo, eccependo il difetto di legittimazione attiva della cessionaria di un credito ipotecario, con richiesta di esclusione di quest’ultima dal passivo. Il liquidatore non accoglieva l’istanza, ritenendo legittima la richiesta della cessionaria sulla base della documentazione prodotta. Il reclamo ex art. 273, comma 4, CCII veniva rigettato dal giudice delegato con decreto che, richiamate le difese del liquidatore, definiva infondate le contestazioni del reclamante alla luce della documentazione versata in atti. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il terzo motivo, accolto dalla Corte, il ricorrente deduceva il vizio di motivazione apparente del decreto impugnato, che aveva motivato de relato aderendo acriticamente alle ragioni del liquidatore, senza dare conto delle contestazioni svolte dalla controparte.

La Corte di legittimità richiama il principio, già affermato in materia di sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, secondo cui è nulla per motivazione apparente la decisione che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, risolvendosi in una generica condivisione delle argomentazioni altrui senza alcun esame critico delle stesse alla luce dei motivi di gravame. La Corte precisa altresì che, nell’ambito endoconcorsuale, il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio per relationem alle motivazioni del curatore può ritenersi adeguatamente motivato solo a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni richiamate siano sufficientemente specifiche, a garanzia del diritto di difesa del creditore.

Applicando tali principi al caso di specie, la S.C. rileva che il provvedimento impugnato si risolve in una motivazione solo apparente e in realtà inesistente: il giudice delegato non ha esplicitato le ragioni del proprio autonomo apprezzamento delle doglianze proposte in sede di reclamo, delle quali peraltro non vi è traccia esplicativa nel decreto, non ponendo il reclamante e il giudice di legittimità nelle condizioni di comprendere i termini minimi di intelligibilità della decisione e dei presupposti processuali della contesa. La Corte ha quindi dichiarato assorbiti i primi due motivi di ricorso, concernenti la cessione del credito e la sua notificazione al debitore ceduto, e ha disposto la cassazione con rinvio al giudice delegato del Tribunale di Vicenza, in persona di diverso giudice, per un nuovo esame dell’intera vicenda processuale, con pronuncia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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