Diniego di rimborso e divieto di nuove eccezioni in appello (Cass. civ. Sez. V n. 34425 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il diniego, espresso o tacito, di rimborso di una imposta pagata e non dovuta, egli assume la veste di attore in senso sostanziale, con ogni ricaduta sull’onere probatorio. Alla motivazione del provvedimento di diniego non può attribuirsi carattere di necessaria esaustività, ben potendo l’Amministrazione finanziaria prospettare in iudicio argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle del rigetto in sede amministrativa. Il divieto di nuove eccezioni in appello posto dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo l’eccezione in senso tecnico e non limita le difese con cui l’Ufficio contesta la sussistenza del credito, costituenti mere difese non soggette ad alcuna preclusione processuale.
Il Fatto
La società contribuente aveva esposto quali sopravvenienze passive, negli anni 2005 e 2006, costi poi recuperati a tassazione con due avvisi di accertamento divenuti definitivi: il giudizio sul 2005 si era chiuso con decreto di estinzione della Suprema Corte, quello sul 2006 con sentenza della CTR lucana non impugnata.
Nel 2015 la società chiese il rimborso delle maggiori imposte versate per il 2004, assumendo che quei costi fossero di competenza di tale anno e che la loro mancata imputazione avesse generato una duplicazione di imposizione. L’Ufficio rigettò le istanze. La CTP di Matera accolse il ricorso, ma la CTR della Basilicata, in riforma, ritenne i costi indeducibili in quanto privi dei requisiti di certezza e precisione. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’Ufficio avesse introdotto in appello una tematica nuova, mai prospettata in precedenza: l’insussistenza dei requisiti delle sopravvenienze passive.
La Corte ricostruisce le due direttrici elaborate in materia. Quando si impugni un provvedimento impositivo, il giudizio è strutturato come impugnazione dell’atto, l’Ufficio è attore in senso sostanziale e la sua pretesa è circoscritta dal petitum e dalla causa petendi dell’atto stesso: la novità delle difese va verificata in stretto riferimento alla pretesa ivi avanzata.
Quando invece si impugni il diniego di rimborso, la prospettiva muta. Il contribuente è creditore dell’Erario per una somma versata, dunque attore in senso sostanziale gravato dall’onere probatorio; l’Ufficio è convenuto in senso sostanziale e non è tenuto a motivare compiutamente le proprie ragioni. Ne segue che esso può difendersi “a tutto campo”, senza essere vincolato a una specifica motivazione di rigetto, e le eventuali lacune del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello.
La Corte richiama Cass. n. 11682 del 2007, Cass. n. 1133 del 2009, Cass. n. 31626 del 2018 e, sui modi e tempi della contestazione, Cass. n. 5827 del 2020. Il divieto di nuove eccezioni riguarda l’eccezione in senso tecnico, strumento con cui si fa valere un fatto modificativo o estintivo della pretesa, ma non le difese e le argomentazioni dirette a contestare la fondatezza della pretesa stessa.
Il motivo è infondato. L’Ufficio aveva già dedotto in primo grado la questione della indeducibilità delle sopravvenienze passive; la contestazione in appello dell’esistenza del credito integra una mera difesa, non soggetta a preclusione.
Con il secondo motivo la società lamentava la violazione dell’art. 53 Cost., assumendo che i costi, se correttamente contabilizzati nel 2004, avrebbero ridotto l’imposizione di quell’anno. Il motivo è infondato: la CTR ha ritenuto quei costi non deducibili affatto, sicché è esclusa in radice qualsiasi deducibilità, anche nel 2004, e nessuna violazione della capacità contributiva è ravvisabile.
Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità e sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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