Conferimento di ramo d’azienda e cessione di quote non sono cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 17243 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, l’operazione strutturata mediante conferimento di ramo d’azienda seguita dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria non può essere riqualificata in una cessione d’azienda e non configura di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito in contrasto con le finalità delle norme fiscali. L’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 non è norma antielusiva in senso stretto, ma regola interpretativa che impone di tassare gli effetti giuridici del solo atto presentato alla registrazione, senza rilievo degli elementi extratestuali e degli atti collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi. Resta ferma la possibilità di sindacare le operazioni straordinarie sul piano dell’abuso del diritto.

Il Fatto

Una società, in qualità di incorporante di altre due, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, riformando la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti.

La vicenda riguarda un conferimento di ramo d’azienda da parte della conferente in favore di una società, con sottoscrizione di quote in sede di aumento del capitale, seguito dalla successiva cessione delle partecipazioni della conferitaria. L’Ufficio, qualificando l’insieme degli atti come cessione d’azienda, aveva recuperato la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. I contribuenti contestavano l’utilizzo dell’art. 20 del testo unico con finalità antielusive.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986. La Consulta ha ribadito la natura di imposta d’atto del tributo di registro, precisando che oggetto dell’imposizione sono gli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di nesso testuale, salvo le ipotesi espressamente regolate dal Testo Unico.

Da tale premessa discende che l’art. 20 non è disposizione antielusiva in senso stretto, ma regola interpretativa. Esso non richiede l’intento elusivo e non pone a carico dell’Ufficio alcun onere probatorio circa l’esistenza di valide ragioni economiche giustificatrici dell’operazione.

Il Collegio non condivide l’impostazione della Commissione tributaria regionale. L’Amministrazione non è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti, ma nell’attività riqualificatoria non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile. Non deve ricercare un presunto effetto economico dell’atto, tanto più quando esso è il medesimo per due negozi tipici diversi quanto a effetti giuridici.

La Corte riconosce che, sul piano economico, la posizione di chi cede l’azienda può apparire identica a quella di chi cede l’intera partecipazione, poiché in entrambi i casi si monetizza il complesso dei beni aziendali. Sul piano giuridico, tuttavia, le situazioni sono diverse. Ne consegue che, una volta qualificata l’operazione come cessione di partecipazioni, non è richiesta alcuna valutazione sulle ragioni economiche.

Resta ferma la possibilità di sindacare le operazioni straordinarie sul piano dell’abuso del diritto. L’operazione contestata non configura però di per sé un vantaggio indebito, fatta salva l’ipotesi in cui sia seguita da ulteriori passaggi, come una fusione diretta o inversa, che renderebbero chiara la volontà di acquisire direttamente l’azienda. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di liquidazione, compensando le spese per il consolidarsi solo in corso di causa dell’orientamento giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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