Contraddittorio non integro per omissione del terzo pignorato in opposizione esecutiva (Cass. civ. Sez. III n. 34892 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ., il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. La sua pretermissione nell’unico grado di merito determina una nullità processuale per contraddittorio non integro, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in sede di legittimità. Ne consegue, a mente degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., l’annullamento della sentenza impugnata e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure, dinanzi a diverso magistrato, per la nuova trattazione a contraddittorio pieno. Il rilievo officioso del vizio pregiudica l’esame di ogni altro motivo, ivi comprese le questioni di giurisdizione sulla ripartizione tra giudice tributario e giudice ordinario.

Il Fatto

L’agente della riscossione promosse due procedure di espropriazione di crediti presso terzi, nelle forme dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, per il recupero di crediti portati da cartelle di pagamento. Il contribuente propose distinte opposizioni, per motivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., e le controversie furono riunite. Il Tribunale di Foggia, qualificata l’azione come opposizione agli atti esecutivi, ritenne non dimostrata la regolare notificazione all’esecutato del pignoramento e degli atti prodromici, assorbendo ogni altra questione.

L’agente della riscossione ricorse per cassazione con cinque motivi, deducendo tra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle contestazioni relative alla notificazione degli atti prodromici a crediti tributari. Il contribuente resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto superfluo l’esame dei motivi, poiché assume carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale che ha invalidato il giudizio di merito, celebrato a contraddittorio non integro.

Richiamando la regola già enunciata da Cass. n. 13533 del 2021, la Sezione ha ribadito che nei giudizi di opposizione esecutiva relativi all’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. L’esito delle opposizioni, senza distinzioni, non è mai indifferente per il terzo, tenuto ad assolvere gli obblighi di ausiliario di giustizia propri dell’espropriazione presso terzi. La regola è stata ribadita in plurime occasioni e trova applicazione anche per le opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo.

Nel caso di specie non risultava prova che i terzi pignorati avessero partecipato all’unico grado di merito, pur ritualmente evocati nel giudizio di legittimità. Nella sentenza impugnata manca qualsiasi riferimento al loro coinvolgimento, né dagli atti emerge la notificazione ad essi del ricorso in opposizione o della citazione introduttiva della fase di merito.

La Corte ha affermato che la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in sede di legittimità. Essa importa l’annullamento della pronuncia e la cassazione con rinvio al giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, per la nuova trattazione a contraddittorio pieno.

Il rilievo ha esonerato la Corte dalla delibazione delle questioni proposte, che andranno valutate dal giudice del rinvio alla luce dei principi consolidati delle Sezioni Unite in tema di riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria sulle controversie relative ad atti della riscossione coattiva. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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