Opposizione esecutiva presso terzi e litisconsorzio necessario del terzo pignorato (Cass. civ. Sez. III n. 3134 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle opposizioni esecutive proposte nell’ambito di un’espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del creditore, del debitore diretto e del terzo pignorato, senza distinzioni di sorta. La necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione costituisce, nel diritto vivente, la regola e non l’eccezione. Ove il giudizio di opposizione sia definito senza che un litisconsorte necessario sia stato convenuto e senza che sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, la sentenza è nulla. La nullità per non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, e trova applicazione pure in sede di regolamento di competenza.

Il Fatto

La creditrice intraprese in danno di una banca espropriazione presso terzi per ottenere l’assegnazione di una somma indicata nell’atto di precetto. La debitrice esecutata spiegò opposizione all’esecuzione e il Tribunale di Roma dichiarò la sussistenza del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata solo entro un importo ridotto.

Riassunta la procedura esecutiva, la banca propose nuova opposizione eccependo la compensazione con un controcredito e l’impossibilità di corrispondere le somme, avendo vincolato in veste di terzo pignorato una somma rilevante nell’esecuzione esattoriale intrapresa ai sensi dell’art. 72 del d.P.R. n. 602/1973. La creditrice intraprese altra espropriazione presso terzi e la banca propose ulteriore opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.. Riunite le procedure, il Tribunale di Roma, su eccezione dell’opponente, declinò la propria competenza per valore in favore del Giudice di pace. La creditrice propose quindi regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina i motivi del ricorso, perché riscontra una nullità processuale che invalida l’intero corso del giudizio di merito e, di conseguenza, l’ordinanza gravata, celebratosi a contraddittorio non integro. Ciò impone la rimessione delle parti al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ..

Il Collegio ricostruisce la regola del litisconsorzio processuale necessario nelle opposizioni del debitore e nelle controversie distributive: esso sussiste nei confronti del condebitore esecutato, di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione e, nelle espropriazioni presso terzi, del terzo pignorato. Richiamando la propria giurisprudenza, si afferma che il litisconsorzio fra creditore, debitore diretto e terzo pignorato si configura in ogni caso senza distinzioni, trovando fondamento in ragioni sistematiche, di trasparenza e di coerenza.

Sotto il profilo sistematico, il terzo pignorato ha sempre un interesse giuridicamente rilevante a interloquire sulla fondatezza dell’opposizione, poiché la legge pone a suo carico obblighi la cui persistenza dipende dall’esito dell’opposizione. Sotto il profilo della trasparenza, la soluzione assicura certezza nell’applicazione delle norme processuali e previene soluzioni contrastanti e indebiti prolungamenti dei giudizi. Sotto il profilo della coerenza, l’orientamento tradizionale è stato progressivamente svuotato di spazio applicativo.

La Corte precisa che l’integrità del contraddittorio va verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda. La nullità per indebita pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità. Tale principio opera pure in sede di regolamento di competenza, poiché la questione della corretta costituzione del rapporto processuale precede quella sulla competenza, che presuppone un valido contraddittorio.

Nel caso di specie è pacifico che al giudizio non hanno partecipato ab initio i terzi pignorati. Ne discende la dichiarazione di nullità del giudizio di merito e l’annullamento del provvedimento sulla competenza, con rimessione davanti al giudice originariamente adito perché, previa regolarizzazione del contraddittorio, sia rinnovata l’attività processuale svolta invalidamente, ivi inclusa quella relativa alla verifica della competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *