Accertamento bancario: obbligo di valutare i costi e le prove del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 3129 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici e che il contribuente può superare con una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario. Da ciò deriva l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e di darne conto espressamente in sentenza. In caso di accertamento analitico-induttivo, il giudice deve inoltre determinare i costi, anche in misura forfettaria, non potendo limitarsi a confermare la pretesa dell’Ufficio.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di una ditta individuale esercente attività di panificio, riceveva un avviso di accertamento relativo a IRPEF e altro per l’anno di imposta 2008. La pretesa scaturiva da una verifica fiscale sui conti correnti intestati al contribuente, al coniuge e ai figli, tutti collaboratori nell’attività. L’Ufficio contestava l’omessa registrazione di operazioni imponibili e un maggior reddito d’impresa.

La C.t.p. di Catania rigettava il ricorso, ritenendo insufficienti le prove contrarie alla presunzione. La C.t.r. della Sicilia confermava la pronuncia. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, incentrati sull’applicazione delle presunzioni previste dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il contribuente lamentava che il giudice di appello avesse omesso di valutare le prove documentali, in particolare il registro dei corrispettivi e la riconducibilità dei versamenti agli incassi giornalieri.

La Corte richiama il principio secondo cui la presunzione legale a favore dell’erario può essere superata solo con una prova analitica, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono a operazioni imponibili, con conseguente obbligo del giudice di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte (Cass. n. 13112 del 2020).

Viene poi richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, che ha offerto un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, primo comma, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973. In caso di accertamento induttivo “puro”, l’Ufficio è onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi ma anche i corrispondenti costi. Nel caso di accertamento analitico-induttivo, il contribuente con contabilità complessivamente attendibile può opporre la prova presuntiva contraria ed eccepire l’incidenza percentuale dei costi, da detrarre dall’ammontare dei prelievi non giustificati. Tali principi sono stati fatti propri dalla Corte (Cass. n. 7122 del 2023; Cass. n. 5586 del 2023).

Nella fattispecie, il giudice d’appello ha ritenuto legittimo l’accertamento senza determinare, neppure forfettariamente, i costi e senza verificare l’idoneità dimostrativa degli elementi offerti dal contribuente. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del terzo.

Il secondo motivo è infondato: l’accertamento nei confronti dell’imprenditore individuale può estendersi ai conti correnti intestati a terzi legati da stretta contiguità familiare, in presenza di elementi sintomatici (Cass. n. 1174 del 2021).

Il quarto motivo è inammissibile: l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio costituisce scelta discrezionale del giudice di merito e la doglianza, oltre a incontrare il limite della doppia conforme, è generica. La Corte accoglie dunque il primo motivo, assorbito il terzo, rigetta i restanti e cassa la sentenza con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *