Notifica a domicilio fiscale noto e irreperibilità assoluta con onere ricerche messo (Cass. civ. Sez. V n. 24708 del 07.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere del contribuente di comunicare all’Ufficio le variazioni. Il mancato adempimento legittima la notifica presso il domicilio per ultimo noto. Tuttavia, quando il notificatore non rinviene il destinatario perché trasferitosi in luogo sconosciuto, la notifica con il rito dell’irreperibilità assoluta ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone che il messo abbia accertato, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia il mero mutamento di indirizzo nello stesso comune. La relata generica o la sola dicitura “trasferito”, senza indicazione delle concrete attività svolte, non è sufficiente.

Il Fatto

Il contribuente riceve una cartella di pagamento per IVA, IRPEF e IRAP relative all’anno d’imposta 2007, emessa sulla base di un avviso di accertamento che l’amministrazione assumeva regolarmente notificato e non opposto. La notifica era stata eseguita dal messo del Comune di originaria residenza con il rito dell’irreperibilità assoluta, dopo che il contribuente si era trasferito in altro comune.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigetta l’appello dell’Agenzia, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato irregolare la notifica dell’avviso prodromico, per non risultare effettuata alcuna ricerca, neppure anagrafica. L’Agenzia propone ricorso per cassazione con tre motivi; l’intimato non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia sulla regolarità della notifica presso l’ultimo domicilio fiscale noto, è infondato. La CTR ha espressamente affrontato la questione, ritenendo corretta l’individuazione del domicilio ma non il completamento della notifica, per mancanza delle necessarie ricerche dopo l’accertata assenza del destinatario.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, riguardano la notifica a soggetto che trasferisce il domicilio fiscale senza comunicarlo. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il mancato adempimento dell’onere di comunicazione legittima l’Ufficio a notificare nel domicilio per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973. Quando la residenza è indicata nella dichiarazione dei redditi, non sussiste obbligo dell’amministrazione di verificarne l’attualità, equivalendo l’indicazione a elezione di domicilio. Nella specie il contribuente non comunicò la variazione, sicché la notifica fu correttamente eseguita presso il domicilio noto.

Il profilo decisivo attiene però alle modalità. La notificazione degli atti impositivi va eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. in caso di irreperibilità relativa, e ai sensi dell’art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di irreperibilità assoluta, sempre che il messo abbia accertato, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nello stesso comune.

Nessuna norma prescrive quali attività di ricerca debbano compiersi, ma è requisito imprescindibile che le ricerche siano effettuate e riferibili alla notifica. Il messo deve svolgere, in primo luogo, le ricerche anagrafiche. Il controllo sulla loro effettività presuppone che ne sia data evidenza in uno degli atti redatti, normalmente nella relata, escludendosi la sufficienza di un modello prestampato con espressioni generiche. Nella specie sulla raccomandata risultava la sola annotazione “trasferito”, senza specificazione: attestazione generica e del tutto insufficiente.

Quanto alla diligenza del notificante, valutabile secondo normalità e buona fede, il Collegio ritiene che nella specie il comportamento dell’agente sia connotato da vera negligenza, per non aver svolto alcuna ricerca, nemmeno anagrafica. Inammissibile è la certificazione prodotta dall’Agenzia, non rientrante tra i documenti producibili in Cassazione e comunque priva di decisività. Il ricorso è rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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