Opposizione all’esecuzione esclusa dalla sospensione feriale dei termini (Cass. civ. Sez. III n. 28531 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., il termine cd. lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini. La natura esecutiva del giudizio, che ha ad oggetto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata e non l’accertamento di un credito, esclude l’applicabilità del regime di sospensione previsto dalla legge per le impugnazioni civili ordinarie. Ne consegue che il ricorso per cassazione notificato oltre la scadenza del semestre, senza possibilità di differimento per il periodo feriale, è inammissibile per tardività.

Il Fatto

Il Comune, dopo aver ricevuto un atto di precetto di pagamento di poco meno di sedicimila euro, ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. avverso l’intimazione, fondata su un titolo di formazione giudiziale. Il Tribunale di Viterbo ha parzialmente accolto l’opposizione, dichiarando l’inefficacia parziale del precetto e riconoscendo all’intimante il diritto a una somma molto inferiore, poco più di novecento euro.

La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’opposta. Quest’ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, resistito dal Comune con controricorso. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ., con deposito di memorie da entrambe le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto superfluo esaminare il contenuto dei singoli motivi di ricorso, perché il ricorso è inammissibile in radice per tardività. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 2 marzo 2023, mentre il giudizio di primo grado era iniziato nel 2019: ne deriva l’applicabilità del termine cd. lungo di sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.

Il punto centrale della decisione riguarda la sospensione feriale dei termini. La Corte ha escluso che il regime di sospensione possa operare nel caso di specie, perché il giudizio ha ad oggetto un’opposizione esecutiva, proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. avverso un’intimazione di precetto di pagamento. La natura del procedimento, dunque, preclude il differimento del termine per il periodo feriale.

Su questa base, il termine semestrale è stato calcolato con scadenza al 2 settembre 2023. Il ricorso risulta però datato e notificato in data 2 ottobre 2023, quindi oltre un mese dopo la scadenza. Da qui la declaratoria di inammissibilità per tardività, che assorbe ogni altra questione sollevata nei motivi.

La Corte ha poi regolato le spese secondo il principio della soccombenza, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dando atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei limiti e nei casi previsti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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