Controricorso inammissibile se manca la procura del rappresentante volontario (Cass. civ. Sez. III n. 28532 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorso o il controricorso è proposto a mezzo di procuratore ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., la produzione del documento che contiene la procura è indispensabile per verificare il corretto conferimento dei poteri sostanziali e processuali. In mancanza, l’atto è inammissibile e il vizio è rilevabile d’ufficio, non essendo sufficiente che il sedicente rappresentante indichi gli estremi della procura notarile senza produrla. La regola non tollera equiparazioni con la costituzione del legale rappresentante dell’ente, soggetta a specifiche forme di pubblicità. Ne consegue che, dichiarata l’inammissibilità del controricorso, resta travolta anche la successiva costituzione del soggetto che abbia incorporato la parte per fusione, intervenuta in prossimità dell’adunanza camerale. Sul piano sostanziale, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. può fondarsi sull’abuso dello strumento processuale, senza che la condanna richieda un accertamento diverso da quello della mala fede o della colpa grave.

Il Fatto

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare la società debitrice esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avverso il decreto di trasferimento di uno dei lotti pignorati. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Reggio Emilia, che condannava l’opponente anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ..

La società ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione delle norme sull’opposizione esecutiva, l’omessa sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 586 cod. proc. civ. e l’infondatezza della condanna per lite temeraria. Resisteva con controricorso una delle intimate, a mezzo di una società di servicing che assumeva di rappresentarla, e un controricorrente costituitosi personalmente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare. La società controricorrente partecipava al giudizio per mezzo di una rappresentante che si era costituita tramite soggetti qualificatisi procuratori speciali, i quali avevano sottoscritto il mandato difensivo. La relativa procura speciale non risultava però né indicata né prodotta.

Richiamando la propria giurisprudenza risalente e costante, la Corte ribadisce che la produzione del documento contenente la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri al procuratore. Il vizio è sempre rilevabile d’ufficio e non è sufficiente l’indicazione degli estremi della procura notarile, perché, in assenza del documento, resta impossibile accertare il potere rappresentativo. La diversa ipotesi della costituzione del legale rappresentante dell’ente, il cui potere deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto, è soggetta a specifiche forme di pubblicità e non è equiparabile.

Il controricorso è pertanto dichiarato inammissibile e, in conseguenza esclusiva di tale declaratoria, resta travolta anche la successiva costituzione della società che aveva incorporato la controricorrente, intervenuta solo in prossimità dell’adunanza camerale.

Nel merito, la Corte rigetta tutti i motivi. Le censure sulla opposizione agli atti esecutivi non colgono la ratio della sentenza impugnata, fondata sull’esclusione di un’aggiudicazione a prezzo incongruo, in considerazione della notevole maggiorazione del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello base. Le pretese irregolarità della vendita sono denunciate in modo non specifico e non costituiscono, in sé, motivi di illegittimità degli atti esecutivi; gli accertamenti di fatto del giudice del merito, sostenuti da motivazione adeguata, non sono sindacabili in sede di legittimità.

Quanto alla sospensione necessaria, la Corte esclude in radice ogni pregiudizialità tra il giudizio civile di opposizione esecutiva e quello penale, non essendo prevista nell’attuale assetto ordinamentale la pregiudiziale penale. Il motivo difetta inoltre di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., sia quanto agli esatti termini della questione, sia quanto al richiamo degli atti processuali.

Infine, la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è confermata: il giudice del merito ha ravvisato un vero abuso del processo nella completa mancanza di prove a sostegno dell’opposizione e nella non ragionevole prosecuzione della stessa, quando le ragioni del rigetto erano ormai agevolmente percepibili. La motivazione rispetta il minimo costituzionale e il controllo di legittimità resta limitato all’esistenza e all’adeguatezza della motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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