Occupazione sine titulo e demanialità: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 3799 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione senza titolo di immobile da parte della pubblica amministrazione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’oggetto della domanda consista nell’opposizione a una pretesa patrimoniale dell’ente, fondata sulla lesione del proprio diritto di proprietà. Ove il privato contesti la natura demaniale dell’area occupata, deducendo la sussistenza di un proprio titolo o l’invalidità della procedura espropriativa, la questione attiene a un diritto soggettivo e non all’esercizio di pubblici poteri. L’eccepita illegittimità o inefficacia della cessione volontaria intercorsa tra terzi costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico, risolvibile incidenter tantum dal giudice munito di giurisdizione.

Il Fatto

Un privato impugnava davanti al TAR l’ingiunzione con cui un Comune aveva preteso il pagamento di oltre tredicimila euro a titolo di indennità e sanzione per l’occupazione senza titolo di un’area censita al catasto terreni, per il periodo 2018-2022, sull’assunto che essa appartenesse al demanio stradale.

Il ricorrente deduceva di essere divenuto proprietario per usucapione e di essere estraneo alla procedura espropriativa risalente agli anni Novanta, che avrebbe coinvolto la sola società controinteressata. Il Comune e la società eccepivano il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione, richiamando una propria precedente decisione su caso analogo. La giurisdizione si individua sulla base del petitum sostanziale, e la domanda, nella specie, consiste nell’opposizione alla pretesa economica dell’ente per l’occupazione ritenuta abusiva di un bene di cui il Comune si assume proprietario.

La pretesa comunale si fonda sulla lesione del diritto di proprietà; la difesa del privato, a sua volta, si incentra sull’insussistenza di un valido titolo di acquisto in capo all’ente, per la prevalenza del proprio titolo o per l’invalidità della cessione volontaria. Ne deriva una controversia meramente patrimoniale, involgente un diritto soggettivo.

Il Collegio richiama il costante insegnamento del Giudice della giurisdizione, secondo cui la domanda della pubblica amministrazione di risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Parimenti, la contestazione della natura demaniale di un’area occupata appartiene al giudice ordinario.

Quanto al richiamo alla giurisprudenza amministrativa sulla conoscibilità incidentale della demanialità, il Collegio osserva che esso non coglie nel segno: quella ipotesi presuppone una domanda ricadente nella giurisdizione amministrativa, mentre nel caso di specie la questione è posta per paralizzare una pretesa risarcitoria.

Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione della causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *