Opposizione a ingiunzione fiscale e riparto dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. III n. 2846 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, la pubblica amministrazione assume la posizione sostanziale di attrice, poiché oggetto del processo non è soltanto l’atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante. Ne consegue che la P.A. ha l’onere di provare i fatti costitutivi del credito richiesto con il provvedimento d’ingiunzione. Quando il credito scaturisce dall’inadempimento di obblighi di natura negoziale, il riparto dell’onere della prova segue i principi in materia di controversie contrattuali: spetta all’attore provare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre il convenuto deve dimostrare l’adempimento o l’impossibilità incolpevole della prestazione. La pronuncia di cessazione della materia del contendere è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, e la sentenza penale di assoluzione vincola il giudice civile solo in presenza dei presupposti dell’art. 652 cod. proc. pen.

Il Fatto

Nel 1988 l’Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno erogò un finanziamento a una società cooperativa, destinato alla costruzione di un oleificio. Nel 2013 il Ministero, nella veste di commissario per la gestione delle opere della disciolta Agenzia, assumendo che il progetto non fosse stato realizzato, chiese alla cooperativa la restituzione di una somma oltre accessori, nelle forme dell’ingiunzione fiscale. La cooperativa propose opposizione.

Il Tribunale accolse l’opposizione, ritenendo inesistente l’ingiunzione fiscale per la già avvenuta emissione di una cartella esattoriale e, in via ulteriore, provato il corretto utilizzo del contributo. La Corte d’appello accolse il gravame del Ministero e rigettò l’opposizione. La cooperativa ricorse per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte qualifica il primo motivo come censura di omessa pronuncia e lo dichiara manifestamente infondato: la sentenza d’appello ha effettivamente esaminato e respinto le eccezioni sollevate dall’opponente, riproposte in quel grado, come risulta dal tenore della motivazione. Il motivo non regge.

Il secondo motivo investe la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. La Corte ne riassume le censure e le ritiene in parte infondate e in parte inammissibili. Anzitutto, il motivo non investe una delle due rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, di per sé idonea a sorreggerne il dispositivo: l’appello del Ministero fu accolto non solo per il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della cooperativa, ma anche perché la realizzazione dell’opera in un Comune diverso da quello previsto costituiva di per sé inadempimento alle prescrizioni dell’atto di concessione.

Nel merito, la Corte afferma il principio centrale. Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 la parte opposta assume la posizione sostanziale di attrice, dovendo provare i fatti costitutivi del credito. Poiché nella specie il credito scaturiva dall’inadempimento di obblighi di natura negoziale, il riparto segue i principi delle controversie contrattuali: all’attore spetta provare esistenza ed efficacia del contratto, al convenuto dimostrare l’adempimento o l’impossibilità incolpevole. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e le Sez. III n. 23346 del 2022 e n. 9381 del 2021. Tali principi risultano rispettati dalla Corte d’appello, che ha addossato al Ministero la prova del fatto costitutivo e alla cooperativa quella del fatto impeditivo.

Il terzo motivo, sulla violazione del giudicato esterno, è manifestamente infondato. La pronuncia di cessazione della materia del contendere non contiene alcuno accertamento e non acquista efficacia di giudicato sostanziale; la rinuncia alla domanda ha estinto l’azione, non il diritto. Quanto alla sentenza penale di assoluzione, la sua efficacia vincolante nel giudizio civile presuppone i requisiti dell’art. 652 cod. proc. pen., non dimostrati. Il quarto motivo è anch’esso inammissibile o infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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