Rimborso d’imposta indebita e ricognizione di debito dell’ente impositore (Cass. civ. Sez. III n. 2847 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, la domanda di restituzione del tributo che si assume indebitamente pagato spetta al giudice tributario ai sensi dell’art. 2, comma primo, d. lgs. n. 546/1992, salvo che il debito restitutorio sia stato formalmente riconosciuto dall’ente impositore. In tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non residuando questioni sull’esistenza dell’obbligazione tributaria. Il contestuale diniego opposto dal debitore alla compensazione invocata dal creditore non priva di efficacia la ricognizione di debito compiuta nello stesso atto, poiché la compensazione è causa di estinzione delle obbligazioni, mentre la ricognizione è relevatio ab onere probandi. L’annullamento della cartella per vizi formali, da solo, non è equiparabile alla ricognizione di debito.
Il Fatto
Una società contribuente ricevette dal Comune una cartella esattoriale, che impugnò davanti al giudice tributario ottenendone l’annullamento con sentenza passata in giudicato. Nelle more del giudizio tributario la società aveva però già pagato il credito richiesto. Nel 2015 ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma versata; il Comune propose opposizione.
Con sentenza del 2017 il Tribunale declinò la propria giurisdizione in favore del giudice tributario. La Corte d’appello rigettò il gravame, ritenendo che l’annullamento della cartella per vizi formali non produca giudicato sull’inesistenza del credito e che la controversia, vertendo sull’esistenza di un credito tributario, sfuggisse alla giurisdizione del giudice ordinario. La società ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il secondo motivo, relativo alla declinatoria di giurisdizione, ritenendo il ricorso proponibile ai sensi dell’art. 374, comma primo, cod. proc. civ., poiché la questione è già stata decisa dalle Sezioni Unite. Il motivo è fondato.
Il riparto di giurisdizione segue la regola dell’art. 2, comma primo, d. lgs. n. 546/1992, che devolve al giudice tributario la domanda di restituzione del tributo asseritamente indebito. A tale regola la giurisprudenza ha apportato un’eccezione: la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il debito restitutorio sia stato formalmente ammesso dall’ente impositore. Nel caso di specie il Comune aveva dichiarato per iscritto di riconoscere il credito della società, per l’importo ingiunto.
La Corte d’appello aveva negato che tale dichiarazione integrasse un riconoscimento pieno, perché nello stesso atto il Comune aveva rifiutato la compensazione richiesta dalla contribuente con i propri debiti residui. Il Collegio ravvisa in questa statuizione un duplice errore di diritto. Anzitutto, negare l’altrui diritto alla compensazione non rende priva di effetto la contestuale ricognizione di debito: la compensazione è causa di estinzione dell’obbligazione, la ricognizione è relevatio ab onere probandi. L’esistenza dei presupposti della compensazione è questione diversa dall’esistenza dell’obbligazione che si vorrebbe estinguere.
In secondo luogo, l’errore è logico prima che giuridico: chi riconosce l’altrui credito ma nega al creditore di opporlo in compensazione ammette per ciò solo l’immediata esigibilità del debito proprio. Sarebbe intimamente contraddittorio negare la compensazione e insieme rifiutare il pagamento. Ciò rende infondata l’eccezione del Comune, secondo cui si tratterebbe di apprezzamento di fatto insindacabile: il motivo pone una questione di diritto.
La Corte chiarisce infine che Sez. U n. 761 del 2022, invocata dalla ricorrente, non afferma che il giudicato tributario di annullamento escluda la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda di rimborso: quella pronuncia equipara allo sgravio della cartella la ricognizione di debito. Resta fermo il principio di Sez. U n. 10725 del 2002, secondo cui le commissioni tributarie difettano di giurisdizione quando l’amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso. La cassazione della sentenza impugnata comporta la rimessione della causa al Tribunale ai sensi dell’art. 353 cod. proc. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis.
Nota della Redazione
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