La natura interpretativa delle questioni non giustifica la compensazione delle spese senza controvertibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16511 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di compensazione delle spese di lite è sindacabile in sede di legittimità quando le ragioni addotte dal giudice a sostegno si risolvano in una enunciazione astratta, disancorata dalle risultanze di causa, oppure illogica ed erronea. La mera natura interpretativa della questione dibattuta non costituisce legittimo motivo di compensazione, ove difetti il carattere della obiettiva ed apprezzabile controvertibilità dei temi discussi. Ogni giudizio postula, per sua natura, la soluzione di una questione interpretativa, che non può di per sé giustificare la compensazione se i princìpi applicati risultino comunemente recepiti e privi di rilevanti incertezze interpretative.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina aveva accolto il gravame della ricorrente, dichiarando l’irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno sociale e chiesta in restituzione dall’INPS. Nell’accogliere la domanda, la Corte territoriale aveva compensato per un mezzo le spese di entrambi i gradi di merito, richiamando la «natura interpretativa della questione affrontata». La ricorrente ha impugnato la sentenza limitatamente al capo di condanna, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione omessa o apparente, sostenendo che la domanda era stata integralmente accolta e che le questioni giuridiche non presentavano alcuna controvertibilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’INPS, rilevando che il motivo non dissimulava una surrettizia istanza di riesame dei fatti processuali ma si incentrava su principi di diritto consolidati. Nel merito, la censura è stata ritenuta fondata.
La Corte ha ricordato che le ragioni poste a sostegno della compensazione delle spese possono essere censurate in sede di legittimità quando si risolvano in una enunciazione astratta, come già affermato da Cass., sez. II, n. 15495 del 2022, ovvero quando risultino illogiche ed erronee, secondo l’orientamento di Cass., sez. lav., n. 14036 del 2024 e Cass., sez. VI-L, n. 9977 del 2019.
La decisione impugnata non aveva fondato la compensazione sulla soccombenza reciproca, ma esclusivamente sulla natura interpretativa delle questioni. Tale ragione è stata giudicata palesemente generica, non supportata da argomenti concreti capaci di rivelare l’obiettiva controvertibilità dei temi discussi. La Corte ha precisato che ogni giudizio implica la soluzione di una questione interpretativa, ma questa non può configurarsi come legittimo motivo di compensazione quando i princìpi applicati risultino comunemente recepiti e non emergano rilevanti incertezze.
La Corte ha infine escluso che le incertezze potessero desumersi dalla duplice qualificazione giuridica dell’indebito come previdenziale o assistenziale, prospettata dalla ricorrente. Proprio l’indeterminatezza delle ragioni e la mancata correlazione con la dialettica processuale hanno compromesso la tenuta logica del percorso argomentativo, non superando il vaglio di non implausibilità esercitato sulla pronuncia di compensazione, in ragione dell'”elasticità” costituzionalmente necessaria che connota tale potere giudiziale.
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Nota della Redazione
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