Auto in leasing usata per contrabbando: niente confisca se la società concedente prova la buona fede (Cass. civ. Sez. V n. 2812 del 08.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca ex art. 301 T.U.L.D. di cose che sono servite o destinate a commettere contrabbando oppure sono oggetto, prodotto o profitto del reato e che però appartengono a soggetti diversi dal reo, deve escludersi che la misura ablativa possa essere disposta nei confronti del terzo proprietario (nella specie, concedente in leasing) che soddisfi l’onere di provare di essere effettivamente estraneo al reato e incolpevolmente ignaro della successiva destinazione illecita del bene, a prescindere dal rapporto con il detentore o l’utilizzatore utilizzatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che – nel confermare la confisca di un’autovettura in leasing introdotta dall’utilizzatore nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni doganali sull’importazione di beni di provenienza estera – aveva escluso la buona fede del proprietario solo perché aveva concesso il veicolo in leasing al reo e poi omesso di richiedere il pagamento dei ratei scaduti, senza ulteriori elementi indiziari riguardanti la consapevolezza della destinazione della vettura all’introduzione in uno Stato estero in violazione della disciplina). (Rv. 678026-01)

Il Fatto

Una società finanziaria di diritto svizzero, proprietaria di un’autovettura concessa in leasing a un privato, aveva impugnato l’atto di contestazione e di confisca adottato dall’Ufficio doganale di Roma. L’utilizzatore aveva introdotto il veicolo nel territorio nazionale senza pagare i dazi, in violazione delle norme sull’importazione di beni di provenienza estera (contrabbando extraispettivo ex artt. 292 e 295 T.U.L.D.).

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello della società: l’auto non era un mezzo di trasporto ma l’oggetto stesso del contrabbando, e per essa l’art. 301 T.U.L.D. impone la confisca obbligatoria senza graduazione; l’unica eccezione, per i mezzi di trasporto di terzi estranei al reato, non si applicava. In ogni caso la società non aveva provato l’assenza di colpa, perché aveva sollecitato tardivamente il pagamento delle rate di leasing scadute.

La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 301 T.U.L.D. anche in relazione all’art. 240 c.p. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il motivo. Il presupposto della confisca obbligatoria del bene oggetto di contrabbando, anche se di proprietà di un terzo, è errato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/1997, ha dichiarato illegittimo l’art. 301, comma 1, T.U.L.D. nella parte in cui non consentiva alle persone estranee al reato di provare di aver acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa la loro illecita immissione sul mercato: il principio di personalità della responsabilità penale e la tutela dell’affidamento incolpevole impediscono che la confisca investa la cosa del terzo estraneo, in buona fede.

Il principio, riferito dalla Consulta all’acquirente, si estende al proprietario di un bene successivamente destinato al contrabbando. La Corte richiama anche la giurisprudenza penale di legittimità, secondo cui, per il reato commesso dal conducente non proprietario, l’auto non può essere confiscata se il concedente in leasing è estraneo al reato (Cass. pen. n. 35473/2012; Cass. Sez. Un. pen. n. 14484/2012). La confisca presuppone quindi l’accertamento positivo che il proprietario, a prescindere dal rapporto con l’utilizzatore, fosse effettivamente estraneo al reato: l’onere di provare la buona fede grava su chi la invoca.

È errata anche la seconda affermazione della sentenza. Il tardivo sollecito delle rate scadute rileva solo nel rapporto contrattuale tra le parti e non è ragione univoca di assenza di buona fede: occorrono altri elementi indiziari che facciano ritenere che il proprietario sapesse o potesse ragionevolmente sapere che il bene sarebbe stato introdotto in un altro Stato, ad esempio verificando la provenienza dei pagamenti dei ratei. Manca inoltre l’accertamento dell’avvenuto pagamento delle imposte doganali che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 93/2025, esclude l’applicazione della confisca.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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