Inammissibile il ricorso per cassazione che mescola vizi ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1833 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione censure incompatibili, come nel caso in cui vengano dedotti congiuntamente il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., che presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale, e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., che contesta proprio tale ricostruzione. La promiscuità delle censure determina una situazione di inestricabile commistione che impedisce l’operazione di interpretazione e sussunzione, rendendo il motivo inammissibile. La deduzione di una “omessa, erronea, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia” richiama il previgente testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non quello vigente, che si riferisce all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un professionista avverso il provvedimento che gli aveva ingiunto il pagamento di differenze retributive in favore di una ex dipendente del suo studio. Il giudice di primo grado aveva respinto sia l’opposizione sia la domanda riconvenzionale del professionista volta alla restituzione di somme e al risarcimento dei danni.
La Corte d’appello, nel confermare la decisione di prime cure, aveva accolto l’istanza di cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dell’espressione ritenuta offensiva contenuta nell’atto di appello. Avverso tale sentenza il professionista proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla lavoratrice con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi per la loro dichiarata connessione, ne ha rilevato l’inammissibilità per le medesime ragioni. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il motivo che prospetti, per la stessa questione, censure tra loro incompatibili, quali quelle riconducibili ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma primo, c.p.c., determinando una situazione di “inestricabile promiscuità” che preclude la scissione delle doglianze.
Nel caso di specie, entrambi i motivi deducevano simultaneamente la violazione di norme di diritto e l’omessa, erronea, illogica motivazione su un punto decisivo, formulazione quest’ultima che richiamava il previgente testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non quello attualmente vigente. La Corte ha inoltre evidenziato che, ove le censure fossero state ricondotte al vizio di omesso esame, sarebbero comunque incappate nella preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile in caso di c.d. “doppia conforme” e riprodotta nel vigente art. 360, comma quarto, c.p.c.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1 della legge n. 4/1953, il ricorrente non aveva considerato che la giurisprudenza richiamata, ovvero la pronuncia Cass. n. 17312/2012, aveva ribadito che le buste paga munite della firma, della sigla o del timbro del datore di lavoro possono essere utilizzate come prova del credito. Nel giudizio di merito, la contestazione era stata formulata esclusivamente con riferimento all’assenza di sottoscrizione “materiale”, mentre in sede di legittimità il ricorrente aveva esteso la doglianza anche alla mancata timbratura, introducendo una deduzione in parte nuova.
La Corte ha infine ritenuto che il ricorrente, censurando la valutazione dei prospetti paga operata dai giudici del merito, tentasse di rimettere in discussione un accertamento fattuale non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.