Perdita di chance da illegittime nomine dirigenziali: onere probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3974 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La perdita di chance costituisce una situazione giuridica autonoma, suscettibile di valutazione patrimoniale, e non una mera aspettativa di fatto. Il danno da perdita di chance è risarcibile a condizione che sia provata la seria e consistente possibilità di conseguire il risultato sperato. Esso non si commisura alla perdita del risultato, ma alla perdita della possibilità di conseguirlo. Grava sul dipendente che agisca per il risarcimento l’onere probatorio della consistenza di tale possibilità. Non è sufficiente contestare in modo generico la totalità delle nomine disposte dall’Amministrazione: occorre allegare e provare in concreto l’inidoneità dei titoli dei soggetti assegnatari rispetto ai parametri della disciplina regolamentare.
Il Fatto
Un dipendente di un ente provinciale, inquadrato con qualifica di funzionario di categoria D3, agisce in giudizio nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance. La pretesa riguarda la mancata attribuzione di una posizione organizzativa tra quelle istituite dall’Ente.
Il ricorrente lamenta che gli incarichi siano stati assegnati in violazione dell’art. 9 del CCNL Regioni e Autonomie Locali, per difetto di predeterminazione dei criteri, e che, dopo l’adozione del regolamento disciplinante le posizioni organizzative, l’Ente abbia confermato i preposti uscenti senza procedura valutativa e senza considerare la sua candidatura. La domanda è respinta in primo e in secondo grado. La Corte d’Appello di Cagliari conferma il rigetto per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Il dipendente ricorre in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura il travisamento della nozione di perdita di chance, sostenendo che oggetto della pretesa fosse la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile e non il risultato perduto. La Corte ritiene il motivo infondato, rilevando che la nozione applicata dai giudici di merito è pienamente coerente con la giurisprudenza di legittimità citata (Cass. n. 24050/2023, Cass. n. 12906/2020, Cass. n. 7570/2019, Cass. n. 13489/2018).
Secondo tale orientamento la chance, diversamente dalla mera aspettativa di fatto, è situazione giuridica a sé stante e la sua risarcibilità presuppone la prova della seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato. Il danno risarcibile non è quello ipotetico correlato al raggiungimento del risultato, ma quello concreto e attuale consistente nella perdita della possibilità di conseguirlo.
La Corte chiarisce che il fondamento del rigetto risiede proprio nella mancata prova della consistenza di tale possibilità. L’interferenza causale richiesta ai fini risarcitori deve basarsi su circostanze fattuali oggettive che ne manifestino all’esterno la significatività.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce l’omessa pronuncia sul gravame relativo alla mancata comparazione del proprio curriculum con quello degli altri candidati, qualificando la motivazione come meramente apparente. La Corte reputa la doglianza infondata e la motivazione congrua: a fronte di una selezione di fatto operata, manca qualsiasi indicazione sui parametri astratti che la disciplina regolamentare imponeva di seguire e sui titoli concretamente utili per l’attribuzione degli incarichi.
Solo tali dati, osserva la Corte, sono essenziali per verificare l’effettiva possibilità di conseguire il risultato utile, restando irrilevante la complessiva storia professionale dei singoli. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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