Inammissibile il ricorso che propone il riesame dei fatti (Cass. civ. Sez. I n. 10862 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali sui diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti. La censura che contesti la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contrapponendovi una diversa interpretazione, tende in realtà a ottenere la revisione degli accertamenti di fatto e non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso che, deducendo violazione di legge, proponga di fatto una critica alla valutazione probatoria è pertanto inammissibile. Resta sindacabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’illegittima utilizzazione di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio.
Il Fatto
Un’associazione circolo, costituita presso una caserma, conveniva in giudizio l’associazione degli ufficiali e dei sottufficiali chiedendo il rendimento del conto, ex artt. 1713 ss. cod. civ., della gestione non onerosa dei locali e delle strutture affidati in concessione, nonché la restituzione delle quote associative riscosse dagli associati.
Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per mancata prova dell’esistenza dell’ente attore. La Corte d’appello rigettava il gravame, escludendo la prova di un’associazione sorta nel 1986 e la legittimazione ad agire del circolo, spettante all’ente organicamente collegato, titolare del rapporto di concessione-contratto. Proponeva allora ricorso per cassazione l’associazione soccombente, con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi — violazione dell’art. 36 cod. civ. e dell’art. 8 della legge n. 382/1978 — sono esaminati congiuntamente perché connessi e dichiarati inammissibili. Essi, infatti, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla mancata prova dell’esistenza dell’associazione non riconosciuta mediante atti aventi data certa.
La Corte rileva che la ricorrente muove da un presupposto errato: ritiene che la decisione impugnata si fondi sull’affidamento in gestione del circolo, quasi che questo fosse un organismo di protezione sociale. In realtà il giudice di merito ha posto a base del rigetto un accertamento di fatto, e cioè l’assenza di atti di data certa idonei a dimostrare la vita dell’ente.
Su questo punto si innesta il principio processuale. Benché formalmente dedotti come violazione di legge, i motivi esprimono di fatto una critica alla valutazione degli elementi probatori. Nel giudizio di legittimità la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato i diversi significati in astratto ricavabili dalle prove. Il giudizio di cassazione è a critica vincolata, con un elenco tassativo di motivi: la Corte non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e il suo controllo di legalità e logicità non consente di riesaminare autonomamente il merito.
Non basta, dunque, censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contrapponendovi la propria lettura, per ottenere la revisione degli accertamenti compiuti. La Corte richiama sul punto Cass., n. 13918/22 e Cass., n. 6519/19. Solo l’illegittima utilizzazione di prove inesistenti, riferite a fonti mai dedotte o a informazioni prive di connessione con il processo, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quale violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ma non rileva come errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Nel caso concreto la Corte d’appello aveva chiarito che l’appellante non aveva dimostrato l’effettiva alterità dei due enti, operanti presso la stessa sede, ed aveva escluso la legittimazione ad agire dell’associazione attrice, spettante all’ente organicamente collegato. Il riferimento allo statuto approvato dal comandante militare, con il richiamo al circolo costituito dal 1986, era stato ritenuto irrilevante in mancanza di atti di data certa, anche alla luce delle prove testimoniali e della mancata autorizzazione dell’organo militare prescritta dalla legge n. 382/1978. La ricorrente, dunque, non attinge la motivazione e tende al riesame dei fatti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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