Termine per impugnare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 23874/2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del testo integrale della sentenza che definisce il reclamo avverso la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l’impugnazione in cassazione previsto dall’art. 51, comma 13, d.lgs. n. 14/2019. Tale termine, in quanto speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L’impugnazione notificata oltre tale termine è inammissibile.
Il Fatto
La Cassa edile di mutualità e assistenza delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia aveva chiesto al Tribunale di Crotone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale titolare di un’impresa edile. Il Tribunale, con sentenza del 26 novembre 2024, dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi. L’imprenditore proponeva reclamo ex art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) avverso tale decisione. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 755/2025 pubblicata il 10 luglio 2025, rigettava il reclamo, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, l’imprenditore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la tardività della sua notificazione. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 10 luglio 2025 e comunicata in pari data alle parti dalla cancelleria mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012. Il ricorso per cassazione è stato notificato solo il successivo 13 agosto 2025. La Corte ha richiamato il principio, già affermato nella propria giurisprudenza, secondo cui la comunicazione integrale della sentenza che definisce il reclamo avverso la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale è idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l’impugnazione in cassazione (Cass. n. 23443/2019; Cass. n. 26872/2018; Cass. n. 23575/2017).
La Suprema Corte ha chiarito che il meccanismo previsto dall’art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano la procedura di liquidazione giudiziale, la mera conoscenza legale del provvedimento, che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione. Ha inoltre precisato che l’art. 133, secondo comma, c.p.c. (nel testo novellato dal d.l. n. 90/2014), secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte e non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.
La Corte ha altresì rilevato che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, del d.lgs. n. 14/2019 non è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1 della l. n. 742/1969, in quanto l’art. 9, comma 1, dello stesso decreto legislativo dispone espressamente che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice della crisi. Nel caso di specie, il ricorso, notificato il 13 agosto 2025, è stato proposto ben oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del 10 luglio 2025, risultando pertanto tardivo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile l’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’applicazione della sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in considerazione della manifesta inammissibilità del ricorso e del carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati.