Effetto devolutivo del reclamo e fatti sopravvenuti alla dichiarazione di apertura (Cass. civ. Sez. 1 n. 9595 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, di cui all’art. 51 c.c.i.i., non consente di valorizzare fatti sopravvenuti alla pronuncia impugnata, in quanto questi non possono inficiarne la validità e la correttezza. L’eventuale venir meno dell’insolvenza successivo all’apertura non costituisce causa di revoca della sentenza, ma può rilevare, al ricorrere dei presupposti, quale causa di chiusura della procedura concorsuale. La rimessione in termini non è dovuta per la mancata partecipazione al procedimento dovuta all’impossibilità del legale rappresentante di accedere alla casella PEC aziendale, essendo destinataria della convocazione la società, tenuta ad organizzarsi per presidiare la propria casella di posta elettronica certificata.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di una società, su istanza del pubblico ministero, segnalando il mancato rispetto della rateizzazione concessa dall’Agenzia delle Entrate su un ingente debito fiscale. La società, rimasta contumace nel procedimento di cui all’art. 40 c.c.i.i., proponeva reclamo, sostenendo che la rateizzazione originaria era stata fatta decadere dalla società cessionaria dell’azienda, in attesa di una riforma fiscale che avrebbe consentito di ottenere una nuova e più favorevole rateizzazione.
La Corte d’Appello di Milano rigettava il reclamo, con sentenza avverso cui la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la società lamentava la mancata rimessione in termini per la mancata partecipazione al procedimento davanti al Tribunale, a causa dell’incapacità del legale rappresentante di accedere alla casella PEC aziendale. Sul punto, i giudici di legittimità hanno evidenziato che destinataria della convocazione non era la persona fisica, bensì la società, la quale deve essere dotata del minimo di organizzazione sufficiente a presidiare la casella di posta elettronica certificata che la legge le impone di avere e di indicare nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, concernente l’errata interpretazione del parere della Procura della Repubblica. La Corte ha precisato che, quand’anche il pubblico ministero si fosse espresso in favore dell’accoglimento del reclamo, ciò non avrebbe impedito alla corte d’appello di rigettarlo, ove ritenuto infondato.
Il terzo motivo, incentrato sulla violazione del principio della piena devoluzione della cognizione nel giudizio di reclamo, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La Corte ha chiarito che l’effetto devolutivo del reclamo non è una “revisio prioris instantiae” e non consente di far valere fatti sopravvenuti alla sentenza impugnata. Tali fatti, in quanto successivi alla pronuncia, non possono inficiarne la validità, ma potrebbero costituire, qualora si traducano in una totale assenza di crediti ammessi al passivo e non pagati, una causa di chiusura della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 233, comma 1, lett. a) e b), c.c.i.i., e non una causa di revoca della sentenza di apertura.
Nota della Redazione
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