Recesso ad nutum nel contratto di appalto di servizi con tacito rinnovo (Cass. civ. Sez. II n. 15335 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La previsione contrattuale di una durata determinata del contratto di appalto di servizi e la clausola di rinnovo automatico in mancanza di disdetta entro il termine pattuito non comportano di per sé deroga alla facoltà di recesso ad nutum riconosciuta al committente dall’art. 1671 cod. civ. Le due previsioni non sono incompatibili e possono convivere nello stesso assetto contrattuale: la clausola di rinnovo incide sulla durata del rapporto, mentre durante l’intera sua esecuzione resta ferma la facoltà del committente di recedere, con il conseguente obbligo indennitario. L’art. 1671 cod. civ. è disposizione derogabile dalla volontà delle parti, ma la deroga non può essere desunta dal solo accordo sulla durata e sul rinnovo automatico. In tema di recesso unilaterale del committente, grava sull’appaltatore che chieda l’indennizzo per il mancato guadagno l’onere di allegare e provare l’utile netto conseguibile con l’esecuzione delle opere.
Il Fatto
Una società di autotrasporti ha convenuto in giudizio la committente, chiedendo il pagamento del corrispettivo mensile previsto in un contratto di noleggio di autobus per il trasporto di persone, concluso per un triennio e rinnovabile automaticamente per i trienni successivi in mancanza di disdetta a mezzo raccomandata sei mesi prima della scadenza. La società attrice ha sostenuto la tardività della disdetta, comunicata a fine gennaio con decorrenza dal mese successivo, quando ormai il contratto si era già rinnovato per l’ulteriore triennio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, qualificando il rapporto come appalto di servizi di trasporto e riconoscendo l’operatività dell’art. 1671 cod. civ. La Corte d’appello ha confermato integralmente la decisione, condannando l’appellante alle spese. Contro questa pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita nullità della procura, per illeggibilità della firma del conferente. Ha richiamato il principio secondo cui l’illeggibilità della sottoscrizione non determina nullità dell’atto quando il nominativo sia desumibile con certezza dall’indicazione di una specifica funzione o carica, identificabile attraverso i documenti di causa o il registro delle imprese (Cass. Sez. 2 n. 8930 del 2019; Cass. Sez. 3 n. 7179 del 2015).
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. La ricorrente contestava che, essendosi il contratto tacitamente rinnovato, il recesso della committente fosse tardivo, arbitrario e in violazione dei doveri di buona fede. La Corte ha osservato che la qualificazione del rapporto come appalto non è stata censurata e che da essa consegue l’applicazione dell’art. 1671 cod. civ., che attribuisce al committente la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con obbligo indennitario (Cass. Sez. 2 n. 5368 del 2018; Cass. Sez. 2 n. 4750 del 1991).
Il punto centrale è la compatibilità tra la clausola di rinnovo automatico e la facoltà di recesso ad nutum. La Corte ha chiarito che una cosa è la disdetta contrattuale, altra è il recesso ex lege: il committente non ha dato la disdetta nei termini, ma ha esercitato la facoltà di recesso attribuitagli dall’art. 1671 cod. civ., non derogato dalla volontà delle parti. L’art. 1671 è norma disposizione derogabile, ma la ricorrente non ha prospettato in termini ammissibili un accordo volto a escluderne l’applicazione.
Le deduzioni sulla violazione dei doveri di correttezza sono state giudicate inammissibili perché nuove: non se ne trova cenno nella sentenza impugnata e la ricorrente non ha indicato in quali atti e termini le avesse proposte, essendo preclusa in sede di legittimità la prospettazione di questioni non trattate nel merito (Cass. Sez. 2 n. 20694 del 2018; Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).
Il secondo motivo è stato parimenti respinto. Non è ravvisabile alcuna contraddittorietà della motivazione, poiché l’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riduce il sindacato di legittimità al “minimo costituzionale”. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di recesso del committente, l’onere della prova dell’utile netto grava sull’appaltatore (Cass. Sez. 2 n. 8853 del 2017; Cass. Sez. 6-2 n. 9132 del 2012). Il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.