Autosufficienza del ricorso e prova della proprietà nell’azione di rivendica (Cass. civ. Sez. III n. 19927 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che fonda le proprie censure su atti processuali o documenti deve procedere a un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto e alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, nonché segnalarne il deposito in calce al ricorso. Il principio di autosufficienza del ricorso, sancito dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., pur non esigendo l’integrale trascrizione degli atti, impone la puntuale indicazione e localizzazione degli atti posti a fondamento delle doglianze, rendendo altrimenti impossibile la delibazione nel merito. Nell’azione di rivendica, l’accertamento delle circostanze di fatto e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, compresa la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare la proprietà e i titoli dei danti causa fino a coprire il periodo necessario per l’usucapione, sono attività riservate al giudice del merito e insindacabili in sede di legittimità. Ai fini della condanna generica, ex art. 278 cod. proc. civ., non occorre la prova certa del danno, essendo sufficiente l’accertamento di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli.

Il Fatto

La società attrice convenne in giudizio il proprietario del fondo confinante per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, l’eliminazione di manufatti abusivamente realizzati e il risarcimento del danno per l’occupazione del suolo. Il convenuto eccepì la carenza di legittimazione attiva e propose domanda riconvenzionale di usucapione. Il giudice di primo grado, rigettata la riconvenzionale, accolse la domanda principale e compensò le spese.

La Corte d’appello respinse il gravame principale del convenuto e accolse quello incidentale della società sulla soccombenza. In precedenza, la Cassazione aveva cassato con rinvio una prima sentenza per un difetto di rappresentanza processuale, rilevato in capo alla società attrice. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza del giudice del rinvio con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso e del controricorso sotto il profilo della procura speciale, conferita anche disgiuntamente a un difensore abilitato e sottoscritta dal cassazionista: la sottoscrizione è sufficiente ai fini dell’ammissibilità.

Il primo motivo, con cui si contesta la prova della proprietà e la corrispondenza tra il fondo trasferito e quello rivendicato, è inammissibile per una duplice ragione. Da un lato, il ricorrente ha evocato una relazione di consulenza tecnica e un decreto prefettizio senza indicarne la sede processuale di produzione né riportarne il contenuto essenziale, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Dall’altro, la censura propone in realtà una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività riservate al merito.

Il giudice territoriale aveva ritenuto provata la proprietà della società e dei suoi danti causa sulla base di un atto di compravendita del 1959, prodotto in copia conforme, e del decreto di trasferimento, valutazione incensurabile in sede di legittimità. Il ricorrente non allega un travisamento degli atti, ma contesta la qualificazione dei fatti, senza rispettare i limiti del giudizio di cassazione.

Quanto al secondo e al terzo motivo, relativi ai poteri del consulente tecnico d’ufficio, la Corte rileva che l’accertamento di fatti diversi da quelli principali allegati dalle parti o l’acquisizione di documenti fuori dal contraddittorio dà luogo a nullità relativa, da dedurre nella prima difesa o istanza successiva. Nella specie non risulta che tale onere sia stato osservato, con conseguente inammissibilità.

Il quarto e il quinto motivo censurano il giudizio di irrilevanza delle prove e la distribuzione dell’onere probatorio. la Corte esclude l’indebito spostamento dell’onere: le statuizioni di merito sono state rese accertando l’assolvimento del rigoroso onere probatorio da parte dell’attrice in rivendica e il suo mancato assolvimento da parte del convenuto, attore in usucapione. Il sesto motivo, infine, è inammissibile perché la domanda risarcitoria generica è stata accolta con liquidazione in separato giudizio, e per la condanna generica basta il mero accertamento di condizioni potenzialmente pregiudizievoli. Il ricorso è dichiarato complessivamente inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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