Decreto opposizione stato passivo, improcedibile il ricorso senza prova della comunicazione (Cass. civ. Sez. I n. 7625 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che alleghi espressamente la notificazione o la comunicazione del provvedimento impugnato assume su di sé l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., la copia autentica del provvedimento munita della relata di notificazione o della prova della comunicazione di cancelleria. L’omissione determina l’improcedibilità del ricorso, perché impedisce alla Corte la verifica della tempestività dell’impugnazione a tutela del vincolo della cosa giudicata formale. L’onere non è supplito dalla mera istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, se da questo la comunicazione non risulti, né dall’allegazione della parte resistente. Il principio opera anche quando l’impugnazione riguardi un provvedimento diverso dalla sentenza e il termine breve sia inferiore a sessanta giorni e decorra dalla comunicazione, come per il decreto che decide l’opposizione allo stato passivo.

Il Fatto

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente allo stato passivo del fallimento della società.

Il ricorrente ha chiesto la cassazione del decreto, deducendo che lo stesso gli era stato comunicato dalla cancelleria in data 2.7.2021. Il fallimento è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso è improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Il ricorrente, pur avendo dichiarato che il decreto, depositato l’11.6.2021, gli era stato comunicato in data 2.7.2021, si è limitato a depositare la copia autentica con attestazione di conformità, ma non anche la prova della relativa comunicazione.

Il principio generale è che il ricorso è improcedibile quando il ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione del provvedimento impugnato e depositi copia autentica priva della relata, senza che la documentazione sia prodotta dalla parte resistente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. La Corte richiama sul punto Cass. n. 30765 del 2017, Cass. n. 19695 del 2019, Cass. SU n. 10648 del 2017 e Cass. SU n. 21349 del 2022.

L’omissione non comporta improcedibilità soltanto quando risulti che la notificazione del ricorso si è perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento, poiché il collegamento tra le due date assicura lo scopo di consentire l’accertamento della tempestività rispetto al termine dell’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. n. 11386 del 2019).

La Corte distingue l’ipotesi in cui l’impugnante non abbia allegato la notificazione — nella quale opera il termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ. — da quella in cui l’abbia allegata, espressamente o implicitamente, o la circostanza sia stata eccepita o emersa dal fascicolo: in tal caso sorge l’onere di depositare la copia con relata nel termine dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., e la sua inosservanza comporta l’improcedibilità (Cass. n. 15832 del 2021).

Tali principi valgono anche quando l’impugnazione riguardi un provvedimento diverso dalla sentenza, con termine breve inferiore a sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di cancelleria. È il caso del decreto che decide l’opposizione allo stato passivo, impugnabile a norma dell’art. 99, ultimo comma, legge fallimentare entro trenta giorni dalla comunicazione (Cass. n. 9987 del 2016).

Nel caso concreto, il ricorrente non ha depositato la copia autenticata della relata di comunicazione; risulta depositata mera istanza di trasmissione del fascicolo, senza che da esso emerga la comunicazione, né questa è stata allegata dal fallimento, rimasto intimato. La notifica del ricorso è stata eseguita il 14.7.2021, oltre il termine di trenta giorni dal deposito del decreto, scaduto il 12.7.2021. Il ricorso è dunque improcedibile, con nulla per le spese in difetto di costituzione del resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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