Appello su statuizione minima apre il riesame dell’intera questione (Cass. civ. Sez. II n. 15330 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquiescenza implicita e formazione del giudicato interno, la nozione di “parte della sentenza” di cui all’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. identifica soltanto le statuizioni minime, costituite dalla sequenza fatto, norma, effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia. Ne consegue che l’appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato apre il riesame sull’intera questione che essa identifica ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla, anche con riguardo agli aspetti coessenziali alla statuizione impugnata che non siano stati coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. Il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. presuppone che il fatto storico, principale o secondario, non sia stato considerato; esso non ricorre quando il giudice di merito abbia esaminato il fatto e ne abbia escluso la rilevanza, restando la relativa valutazione riservata all’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

Una società committente ha citato davanti al Tribunale di Roma la società fornitrice di servizi di infrastruttura tecnologica, chiedendo la risoluzione del contratto per i gravi difetti di funzionamento del sistema informatico, la restituzione del corrispettivo versato e, in subordine, la riduzione del prezzo. La fornitrice ha contestato la domanda e ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del saldo per l’avviamento del servizio, oltre al ristoro del recesso asseritamente illegittimo.

Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale. La committente ha proposto appello e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5571/2019, ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della fornitrice, condannandola a restituire la somma ricevuta. La fornitrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, avversato dal controricorso della committente.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che la sentenza di primo grado si fondava su due autonome rationes decidendi e che, non essendo stata impugnata la statuizione sul recesso non giustificato da inadempienze, si era formato il giudicato interno sul punto. La Corte ha respinto la censura richiamando il principio delle statuizioni minime: ciò che rileva è la sequenza fatto, norma, effetto, dotata di autonoma efficacia decisoria.

La Corte ha osservato che la committente, con i motivi di appello, aveva devoluto al giudice di secondo grado proprio la questione dell’inadempimento della fornitrice. Finché quella questione restava in discussione, non poteva passare in giudicato la statuizione sull’avvenuto recesso non giustificato da inadempienze, poiché l’accertamento dell’inadempimento ha fatto necessariamente venir meno il presupposto su cui quella statuizione si reggeva.

Ha richiamato sul punto Cass. Sez. 2 n. 16583 del 2012, Cass. Sez. L n. 2217 del 2016 e Cass. Sez. 3 n. 30728 del 2022. Il motivo è stato quindi dichiarato infondato.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatto decisivo, riferito alla previsione contrattuale del collegamento “a banda minima garantita” a carico della committente. La Corte ha applicato il principio di Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, per cui il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione.

Il fatto è stato invece esaminato dalla sentenza impugnata, che ha escluso che l’inefficienza del collegamento predisposto dalla committente fosse causa dei malfunzionamenti. La Corte ha evidenziato che la previsione richiamata dalla ricorrente riguardava il collegamento tra “gli uffici della sede centrale del contraente” e non tra committente e fornitore. La doglianza investe l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, riservato al giudice di merito ed estraneo al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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