Opposizione di terzo inammissibile se il pregiudizio deriva dalla motivazione (Cons. Stato n. 6057 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di terzo prevista dall’art. 108 c.p.a. presuppone che il terzo subisca un pregiudizio diretto ed attuale derivante dalla statuizione contenuta nel giudicato formatosi tra le parti originarie. Il rimedio non è esperibile da chi contesti il percorso argomentativo della sentenza, né da chi intenda impedire che le valutazioni in essa espresse vengano richiamate in altri procedimenti. Il pregiudizio che discende dal mero utilizzo, in contesti ulteriori e differenti, delle argomentazioni della motivazione costituisce una conseguenza indiretta e riflessa, che non integra il nesso di immediata derivazione tra giudicato e lesione richiesto dalla norma. L’opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.
Il Fatto
Un’Azienda Agricola impugnava dinanzi al TAR Puglia l’informativa antimafia interdittiva adottata nei suoi confronti dalla competente Prefettura, nonché i successivi provvedimenti con cui AGEA aveva dato applicazione agli effetti ostativi derivanti dall’interdittiva. Il TAR accoglieva il ricorso; il Ministero dell’Interno e AGEA proponevano appello e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7729 del 2024, riformava integralmente la pronuncia di primo grado, ritenendo legittima l’informativa sulla base del criterio del “più probabile che non”.
Un’ulteriore Azienda Agricola, rimasta estranea a quel giudizio, proponeva opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. avverso la sentenza di appello, assumendo che le valutazioni in essa contenute avessero inciso in modo pregiudizievole sulla propria sfera giuridica, contribuendo a fondare misure di prevenzione patrimoniale sfociate nella confisca dell’impresa. Il Ministero e AGEA eccepivano l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’opposizione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla funzione dell’art. 108 c.p.a.: il rimedio dell’opposizione di terzo presuppone che il terzo subisca un pregiudizio derivante direttamente dal giudicato formatosi tra le parti originarie. Esso non serve a consentire una revisione della motivazione da parte di soggetti che ne contestino il percorso argomentativo, né può essere impiegato per impedire che valutazioni contenute nella decisione vengano eventualmente richiamate in altri procedimenti. Rileva, in senso opposto, l’esistenza di una lesione immediata ed attuale di una situazione giuridica del terzo.
Nel caso di specie, l’opponente era certamente terza, non avendo partecipato al giudizio a quo, ma non rivestiva la qualità di persona pregiudicata in un proprio diritto o interesse dalla sentenza opposta. La confisca dell’azienda era stata disposta dal Tribunale per le misure di prevenzione con decreto anteriore alla pubblicazione della sentenza stessa, sicché la decisione impugnata non poteva avervi contribuito causalmente.
La sentenza opposta, inoltre, aveva ad oggetto unicamente la legittimità dell’interdittiva emessa nei confronti di una diversa Azienda Agricola, di cui era titolare il figlio dell’odierna opponente. Quest’ultima veniva in rilievo nel giudizio a quo soltanto ai fini della ricostruzione della rete di rapporti parentali ed economici posta a fondamento della prognosi prefettizia. Ne deriva che, all’epoca della pubblicazione della sentenza, l’opponente non era più titolare dell’azienda, essendo già efficace la confisca, e non rivestiva nemmeno la qualità di parte che sarebbe stata legittimata a impugnare l’interdittiva.
Il Collegio osserva che la misura ablativa adottata nei confronti dell’opponente consegue ad autonoma iniziativa dell’Autorità Giudiziaria, ancorché in esito alla stessa attività investigativa. L’opposizione si configura dunque come un tentativo di aggirare l’esito negativo delle iniziative già assunte contro la confisca: la sequenza cronologica degli eventi esclude che il sacrificio patrimoniale lamentato sia stato prodotto, favorito o consolidato dalla decisione opposta.
Sotto il profilo contenutistico, la sentenza n. 7729 del 2024 non contiene alcuna statuizione relativa all’azienda dell’opponente, non definisce rapporti giuridici ad essa facenti capo e non produce effetti conformativi immediatamente incidenti sulla sua sfera. I riferimenti alla sua posizione sono elementi di fatto utilizzati per valutare la legittimità di un provvedimento adottato verso un diverso soggetto. Il pregiudizio dedotto discende non dal decisum, ma dal possibile utilizzo futuro delle argomentazioni della motivazione: conseguenza indiretta e riflessa, che non integra il nesso richiesto. L’opposizione è dichiarata inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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