Daspo e autonomia dal giudizio penale: basta il pericolo per l’ordine pubblico (Cons. Stato n. 6059 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 è misura di prevenzione di natura cautelare e urgente, espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Essa è del tutto autonoma rispetto al procedimento e alla condanna penale, poiché non presuppone l’accertamento di una lesione in chiave repressiva, ma il mero pericolo di lesione all’ordine pubblico. Ne consegue che per la sua adozione si prescinde da una condanna penale e che anche comportamenti neutri, non univocamente connotati da violenza, possono fondare il giudizio prognostico di pericolosità, nei limiti della ragionevolezza, purché al destinatario sia ascrivibile una condotta concreta volta con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso.
Il Fatto
Un prefetto ha adottato nei confronti di un tifoso il divieto di accedere per cinque anni alle zone circostanti lo stadio comunale, in un raggio di 500 metri, compresi i parcheggi, in occasione delle partite della squadra locale. La misura si fondava su riproduzioni video relative ai disordini registratisi il 20 novembre 2022, che avrebbero ripreso l’interessato durante gli scontri tra opposte tifoserie, oltre che sulle indagini penali in corso e su precedenti provvedimenti della stessa natura.
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso dell’interessato. Il giudice di primo grado ha valorizzato gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria, confluiti in un decreto di archiviazione su richiesta del pubblico ministero, dai quali era emerso che le telecamere avevano ripreso il ricorrente con altri tifosi solo nei pressi del pullman, senza alcun indizio grave di partecipazione all’azione violenta. Le amministrazioni soccombenti hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione della fattispecie. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, il provvedimento può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulti aver tenuto una condotta, singola o di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico. La giurisprudenza ha ricondotto la figura al diritto amministrativo della prevenzione, per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia di intervento alle situazioni di pericolo concreto.
Da qui il passaggio centrale. Il DASPO è misura cautelare e urgente, protesa alla tutela dell’ordine pubblico e a evitare la reiterazione di comportamenti vietati. Non presuppone l’accertamento di una lesione in ottica repressiva, ma il mero pericolo di una lesione all’ordine pubblico. Può quindi riferirsi anche a condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme o di pericolo. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., sez. III, n. 2313 del 2020.
Ne deriva l’autonomia della misura rispetto a procedimenti e condanne penali, in ragione della pericolosità sociale e della rilevanza autonoma dell’attività di prevenzione condotta dalle forze dell’ordine. Il rapporto tra presupposti delle misure di prevenzione e sanzione penale si sostanzia in termini di relativa autonomia, con applicabilità delle prime a prescindere dall’accertamento di condotte penalmente rilevanti. La Corte richiama Cons. St., sez. III, n. 7945 del 2021: per l’adozione del DASPO si prescinde dalla condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà né in un’imposizione pecuniaria.
Il provvedimento è dunque connotato da ampia discrezionalità, spettando all’amministrazione il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi. Resta ferma la necessità che al destinatario sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene il provvedimento fondato su indizi sufficienti a identificare l’appellante e a sostenerne la presunzione di responsabilità. Non è contestabile che l’interessato si trovasse con i tifosi il giorno degli scontri, anche a prescindere dalla ripresa durante gli scontri stessi. La natura preventiva della misura implica che anche comportamenti neutri, privi di esplicito incitamento alla violenza, possano fondare il giudizio di pericolosità, nei limiti della ragionevolezza. Rileva inoltre che l’appellato è soggetto già segnalato, richiamandosi Cons. St., sez. I, n. 1035 del 2025. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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