Cittadinanza diniego non può fondarsi su pregiudizi penali generici e risaliti (Cons. Stato n. 6058 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di concessione della cittadinanza italiana è ampiamente discrezionale e impone all’Amministrazione di bilanciare l’interesse dello straniero all’integrazione con l’interesse pubblico a non inserire nella comunità soggetti non aderenti ai valori di legalità e solidarietà. Tale valutazione, tuttavia, non può essere condotta in modo atomistico, ma deve essere unitaria e complessiva. Il diniego non può fondarsi sull’astratta tipologia del reato né sulla sua pericolosità presunta, ma deve apprezzare le circostanze concrete del fatto, il suo effettivo disvalore e la personalità del richiedente. Il mero richiamo a contestazioni generiche, non seguite da condanna, prive di contestualizzazione e risalenti nel tempo, non giustifica un giudizio negativo.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero presente in Italia da circa trent’anni, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana. L’Amministrazione la rigettava con un provvedimento di diniego fondato su pregiudizi di natura penale, richiamati testualmente come esercizio abusivo di agenzia di lavoro, somministrazione di manodopera, sanzioni per il datore di lavoro che occupa, calunnia e minaccia, collocati tra il 2006 e il 2011.
Il TAR per il Lazio, Sezione Quinta, respingeva il ricorso con la sentenza n. 14565/2024, ritenendo il provvedimento immune dalle censure. Il ricorrente proponeva appello, dolendosi dell’erroneità delle conclusioni del primo giudice. L’Amministrazione non si costituiva nel grado di appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal riconoscimento del carattere ampiamente discrezionale del potere di concessione della cittadinanza. L’Amministrazione deve comparare l’interesse dello straniero all’ottenimento di uno status che ne legittimi la definitiva integrazione con l’interesse pubblico a escludere soggetti che, per il pregresso comportamento, non dimostrino adesione ai valori di legalità, solidarietà e rispetto dei beni costituzionali primari.
Tale potere, però, non può trasmodare in eccesso di potere. L’Amministrazione deve considerare tutti gli elementi astrattamente rilevanti in modo non atomistico ma unitario e complessivo, senza soffermarsi solo su quelli di segno negativo, quando questi non siano di per sé espressivi di un atteggiamento radicalmente e insanabilmente contrastante con i valori richiamati.
La Sezione richiama il proprio orientamento, espresso di recente nella pronuncia dell’11 luglio 2025, n. 6112, secondo cui la valutazione sulla personalità del richiedente non può fondarsi sull’astratta tipologia del reato, ma va adeguata al caso concreto, apprezzando tutte le circostanze del fatto, le modalità, l’effettivo disvalore e la personalità del soggetto.
Nel caso esaminato, il provvedimento impugnato aveva desunto la prognosi negativa dai pregiudizi penali enumerati senza alcuna indicazione sul livello di approfondimento dell’accertamento o sullo stato del procedimento, né sulle concrete circostanze delle condotte. Il mero richiamo alla tipologia astratta della contestazione, a fronte del mancato approdo dei procedimenti a una condanna, non è sufficiente a qualificare l’effettivo disvalore delle condotte, che potrebbero essere di gravità esigua o basarsi su prove inconsistenti.
Il Collegio rileva inoltre una duplice lacuna istruttoria e motivazionale. Da un lato, il provvedimento omette qualsiasi considerazione del percorso di integrazione sociale e lavorativa compiuto dallo straniero nei lunghi anni di presenza sul territorio nazionale. Dall’altro, l’epoca di commissione delle condotte, comprese tra il 2006 e il 2011, si colloca a notevole distanza temporale dall’adozione del provvedimento: il dato temporale assume rilievo nell’apprezzamento della sintomaticità delle condotte, dovendo il giudizio essere attualizzato alla data dell’atto. L’appello è pertanto accolto, con annullamento del diniego, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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