Ottemperanza per carta docente: il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3229 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della carta docente in favore dei docenti precari costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione integrale al giudicato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a sette docenti precari l’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, a titolo di carta docente, per un totale variabile tra euro 500,00 ed euro 2.500,00 per ciascun ricorrente, oltre interessi. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, permanendo inerte.
I docenti, pertanto, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, depositando una relazione che attestava l’avvenuto accreditamento dell’importo dovuto alla sola docente per la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione della docente che aveva ricevuto l’accredito sul proprio borsellino elettronico, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia.
Quanto agli altri ricorrenti, il Collegio ha rilevato che, rispetto al titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. L’Amministrazione, costituita con memoria di stile, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
Il credito, quindi, non essendo stato contestato nell’an né nel quantum, ha indotto il Collegio a dichiarare l’inottemperanza del Ministero, ordinando l’esecuzione integrale della sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25 e 6924/25, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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