Assorbimento dei motivi e motivazione apparente nella cessione in blocco (Cass. civ. Sez. I n. 13289 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco dei crediti bancari, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nella cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Tuttavia, il giudice d’appello che ritenga non assolto tale onere non può accogliere l’impugnazione omettendo l’esame del merito: il difetto di legittimazione attiva del cessionario intervenuto non assorbe i motivi dell’appello principale e di quello incidentale, che restano questioni indipendenti rispetto alla decisione preliminare. Il giudice che dichiari assorbiti detti motivi, senza alcuna disamina logico-giuridica degli stessi, adotta una motivazione solo apparente e la sentenza è nulla per error in procedendo, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.. La fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa, ai sensi dell’art. 2504-bis cod. civ., non interrompe il processo, restando in giudizio la società incorporata.
Il Fatto
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e di due garanti; il tribunale lo revocava, determinando il credito in un importo inferiore. Proposto appello principale dagli opponenti e appello incidentale dalla banca, nelle more la banca incorporata veniva assorbita da altra banca, che cedeva in blocco il proprio portafoglio crediti a una società veicolo, la quale conferiva mandato di riscossione a un servicer.
Il giudice d’appello accoglieva l’impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo, sul rilievo che il cessionario intervenuto non aveva dimostrato l’effettiva cessione del credito, ritenendo assorbita ogni altra domanda nel merito. Proposto ricorso principale e ricorso incidentale, la questione giunge davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il primo motivo del ricorso incidentale, relativo al difetto di legittimazione attiva. Ribadisce che chi si afferma successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di una cessione in blocco, disciplinata dall’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, deve dimostrare l’inclusione del credito in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione.
Il motivo incidentale è dichiarato infondato. La Corte osserva che la giurisprudenza di legittimità ha limitato l’onere probatorio del cessionario in blocco: è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza specifica enumerazione dei singoli crediti, ove sia possibile individuare senza incertezze i rapporti ceduti, richiamando Cass., sez. 3, n. 4277 del 2023 e Cass., n. 31118 del 2017. Nella specie, però, il giudice d’appello aveva esaminato analiticamente la documentazione ed escluso la prova della cessione, con ragionamento sufficiente, non sindacabile in sede di legittimità.
Passando al secondo motivo del ricorso principale, la Corte lo accoglie. Richiama il principio per cui il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia presenti una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico seguito dal giudice. La motivazione apparente rende la sentenza nulla per error in procedendo, quando sia inidonea a far conoscere il ragionamento seguito, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla, secondo Cass., Sez. Un., n. 25392 del 2019 e Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016.
Il giudice d’appello, dopo aver ritenuto il difetto di legittimazione del cessionario, aveva accolto l’appello sul presupposto dell’assorbimento di ogni altra domanda, senza alcun riferimento ai nove motivi dell’appello principale né all’appello incidentale. La Corte rileva che erroneamente il giudice ha stimato assorbiti detti motivi, trattandosi di questioni indipendenti rispetto alla decisione sulla questione preliminare; l’erronea considerazione dell’assorbimento comporta assenza assoluta di motivazione.
Quanto alla fusione per incorporazione, intervenuta in corso di causa, la Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 21970 del 2021: essa estingue la società incorporata ma non determina l’interruzione del processo, esclusa ex lege dall’art. 2504-bis cod. civ., sicché nel giudizio è rimasta la società incorporata. Ne deriva la cassazione della sentenza, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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