Opzione di proroga nella concessione: legittima se prevista nella lex specialis (TAR Calabria n. 2068 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di opzione di proroga inserita nella lex specialis di gara è legittima e vincola l’amministrazione concedente. Essa va distinta dalla proroga tecnica disciplinata dall’art. 23, comma 2, l. n. 62/2005 e dall’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016. Poiché la facoltà di rinnovo è resa nota ai concorrenti sin dall’origine, costoro formulano l’offerta tenendo conto dell’eventuale prolungamento del rapporto, senza lesione della concorrenza. Ne consegue che l’amministrazione non può sottrarsi agli impegni assunti in sede di gara; solo la mancata accettazione delle nuove condizioni economiche fissate dal concedente consente l’indizione di una nuova procedura.

Il Fatto

Una società, capogruppo di un’ATI, si era aggiudicata nel 2002 la concessione di due RSA site nel territorio di competenza dell’azienda sanitaria provinciale. Il contratto, stipulato nel 2003, prevedeva una durata di venti anni decorrenti dalla consegna degli immobili, avvenuta nel 2005, e richiamava l’art. 5 del Capitolato Speciale, che riconosceva all’affidataria il diritto di opzione per un successivo analogo periodo, previa determinazione dei nuovi canoni di fitto da parte dell’ente.

Nel settembre 2024 la concessionaria ha esercitato l’opzione. L’amministrazione ha invece pubblicato un avviso di indagine esplorativa per il nuovo affidamento e, con nota del giugno 2025, ha negato il rinnovo, invocando il divieto di rinnovo tacito delle concessioni. Ha poi disposto una proroga tecnica annuale. La società ha impugnato tali atti, estendendo il ricorso con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto confermato la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, estendendosi alla fase esecutiva del rapporto salvo le questioni relative a indennità, canoni e corrispettivi.

Nel merito, la questione centrale riguardava la legittimità della clausola che attribuiva alla concessionaria il diritto di opzione e la conseguente decisione dell’azienda di avviare comunque la gara. L’amministrazione sosteneva la nullità della clausola, per contrasto con l’art. 6, comma 2, l. n. 537/1993 e con l’art. 23, comma 2, l. n. 62/2005.

Il Tribunale ha respinto tale prospettazione, richiamando l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. III, n. 3580 del 2013, cui si sono conformati TAR Abruzzo n. 182 del 2015 e TAR Piemonte n. 1368 del 2016. Secondo tale orientamento l’opzione di proroga costituisce modalità fisiologica di gestione della durata della concessione, fondata sul regolamento negoziale definito ab origine, e non incontra limiti temporali se non quelli stabiliti nei documenti di gara. I divieti normativi mirano a scongiurare affidamenti reiterati in elusione della concorrenza, evenienza esclusa quando la facoltà di rinnovo è nota sin dall’inizio.

La distinzione è confermata dall’art. 120, commi 10 e 11, d.lgs. n. 36/2023, che tiene separata l’opzione di proroga prevista nel bando dalla proroga tecnica per ritardi nella conclusione della procedura. Applicando tali principi, il Collegio ha rilevato che la clausola era conosciuta e accettata da tutti i partecipanti, aveva formato oggetto del confronto concorrenziale e non era stata impugnata; la società aveva esercitato l’opzione per tempo. L’amministrazione, pertanto, non poteva sottrarsi agli impegni assunti, e solo la mancata accettazione delle nuove condizioni di fitto avrebbe consentito l’indizione di una nuova gara.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’amministrazione a rideterminarsi sull’esercizio dell’opzione secondo le previsioni contrattuali. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell’azienda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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